La legge sul cambio d’appalto chiarisce alcuni elementi che escludono il trasferimento di ramo d’azienda, con tutte le conseguenze che questo comporta sul fronte dei diritti dei lavoratori: le novità sono contenute nella “legge Europea 2015-2016“, approvata dal Senato, che riscrive l’articolo 29, comma 3, del Dlgs 276/2003. Si tratta di una questione molto tecnica, che punta a differenziare il cambio d’appalto dal trasferimento d’azienda.
Il punto è che l’articolo 2112 del codice civile prevede una serie di regole, relative al mantenimento dei livelli occupazionali e dei diritti dei lavoratori (stipendio, inquadramento, e via dicendo), davanti a un trasferimento d’azienda. La normativa sul cambio d’appalto (il sopra citato articolo 29 del Dlgs del 2003) ha l’obiettivo di escludere l’applicazione di questa norma del codice civile. In base alla nuova formulazione, la regole sul cambio d’appalto è la seguente:
«l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d’appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda».
In pratica, rispetto alla precedente norma, si introducono il riferimento alla propria struttura organizzativa e operativa del nuovo appaltatore, e agli elementi di discontinuità che determinano una specifica identità d’impresa.
In parole molto semplici, quando avviene un cambio d’appalto e il personale che era già impiegato viene assorbito dal nuovo appaltatore, nel rispetto delle leggi e dei contratti, nel caso in cui il nuovo appaltatore abbia una propria struttura organizzativa e operativa, e ci siano elementi di discontinuità che determinano specifica identità d’impresa, non si applica la norma sul trasferimento di azienda o di ramo d’azienda.
La differenziazione fra i due istituti comporta per il cambio d’appalto meno obblighi, e procedure più veloci, rispetto alla disciplina prevista dal codice civile per il trasferimento d’azienda (in base alla quale ci sono una serie di paletti rigidi, anche relativi alle procedure sindacali). Secondo gli esperti la nuova legge rischia di dar luogo a diverse interpretazioni.
Arturo Maresca (Sapienza di Roma), ritiene che l’individuazione di «elementi che comportano l’inapplicabilità dell’articolo 2112 del codice civile si affida a formule generali» che potrebbero «dar luogo a incertezze e contenziosi», mentre la precedente formulazione aveva il pregio di escludere nettamente il ricorso al trasferimento d’azienda nel caso di cambi d’appalto. Opinione condivisa da Sandro Mainardi (università di Bologna), che propone di rimandare alla contrattazione nazionale o a un decreto ministeriale la definizione di criteri oggettivi precisi per escludere il trasferimento di ramo d’azienda.