La vigilanza assoluta del datore di lavoro per prevenire infortuni non è più un obbligo: lo ha messo nero su bianco la Cassazione con una sentenza storica in tema di sicurezza sul lavoro (n. 8883 del 3 marzo 2016). Per escludere ogni responsabilità in caso di incidenti al lavoratore, basta aver fornito i mezzi idonei alla prevenzione e assolto agli adempimenti propri della sua posizione di garanzia. Non rispondere, infatti, dell’evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa dell’infortunato.
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La decisione trae origine dalla condanna infitta dalla Corte di Appello, nei confronti dell’amministratore unico di una srl e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, al risarcimento del danno in favore della parte civile. Ricorsi in Cassazione sottolineando che la causa dell’infortunio era da imputare esclusivamente al comportamento negligente e imprudente dell’infortunato, e che erano state prese tutte le misure preventive previste dalla legge, è stata loro riconosciuta la non responsabilità.
Questo, poiché il sistema della normativa antinfortunistica si è trasformato da un modello “iperprotettivo” incentrato sulla figura del datore di lavoro che, garante investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori (fornendo i dispositivi di sicurezza idonei e controllandone il corretto uso) ad un modello “collaborativo” in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori.
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Tale principio, normativamente affermato dal Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro di cui al D.Lgs 9.04.2008 n. 81, non esclude la responsabilità del datore di lavoro laddove la carenza dei dispositivi di sicurezza o la loro mancata adozione da parte del lavoratore non può essere sostituita dall’affidamento sul comportamento prudente e diligente di quest’ultimo.