Con sentenza n. 2532 del 9 febbraio 2016, la Cassazione ha chiarito come valutare la decorrenza del termine di 90 giorni per la notifica della contestazione di un illecito amministrativo (art. 14, L. 689/1981). La vicenda nasce dalla sentenza 24 maggio 2010 della Corte d’appello di Roma, che rigettava l’istanza di un contribuente per violazione di tali termini: il maggior tempo impiegato sarebbe stato giustificato dalla complessità delle operazioni.
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Secondo la Cassazione, il dies a quo per il computo del termine – entro il quale può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica – deve essere inteso come comprensivo del tempo per la valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi dell’infrazione, spettando poi al giudice di merito valutare la congruità, se eccepita, del tempo impiegato dall’Amministrazione per giungere alle proprie determinazioni (Cass. 2 aprile 2014, n. 7681; Cass. 11 aprile 2006, n. 8456).
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Nel caso in oggetto, la Corte capitolina avrebbe correttamente provveduto a tale valutazione verificando come la durata degli accertamenti abbia:
“comportato la valutazione di numerose dichiarazioni di lavori, alcune delle quali raccolte in epoca successiva al primo accesso, e il raffronto tra le stesse e le risultanze documentali”; sicché “il lamentato ‘silenzio assoluto’ dell’amministrazione in epoca posteriore alle richieste di documentazione, risalenti all’aprile 2000 e sino all’incontro tra la ditta e i funzionari del settembre 2000 appare … giustificato dalla necessità di raccolta e valutazione del materiale ‘istruttorio’ perché la redazione del verbale di ‘accertamento’ richiede … il raggiungimento della ‘certezza’ della violazione”.