Eventuali denunce contributive non veritiere da parte delle imprese non influenzano il rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e una verifica ispettiva preventiva è difficilmente praticabile: è quanto chiarito dal sottosegretario al Lavoro Biondelli in occasione una interrogazione (n. 5-05855 – On.le Dell’Aringa) in Commissione Lavoro della Camera.
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Il comma 2 dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003 stabilisce che:
“In caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”.
Si tratta della responsabilità solidale negli appalti in materia retributiva e contributiva,mentre quella fiscale è stata abrogata dal Dl 223/06.
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Secondo Biondelli:
«Tale disposizione risulta finalizzata a garantire, tra l’altro, l’effettività dei versamenti previdenziali ed assistenziali mediante l’estensione dell’obbligo di corresponsione ad un soggetto giuridico terzo (impresa committente) che si avvale, sulla base di un contratto di appalto o di subappalto, delle prestazioni eseguite dall’obbligato principale (impresa appaltatrice). Taleropera esclusivamente in relazione all’omissione, riscontrata anche in sede di verifica ispettiva, dei versamenti relativi al periodo di esecuzione dell’appalto e limitatamente all’importo dello stesso, seppur resta salva l’azione di regresso da parte dell’impresa committente».
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Ricordando che il DURC attesta la regolarità contributiva di una impresa nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili relativa ai due mesi antecedenti la prima richiesta e che l’articolo 4 del decreto-legge n. 34/2014 ed il successivo decreto di attuazione (decreto ministeriale 30 gennaio 2015) ne hanno modificato la disciplina con l’intento di semplificare ulteriormente il rilascio del DURC, Biondelli sottolinea che il documento:
«Certifica la regolarità dei versamenti previdenziali come risultanti dal riscontro tra le denunce presentate dalle aziende e i versamenti dalle medesime eseguiti. Di conseguenza, se il datore di lavoro occupa irregolarmente dei lavoratori, tale circostanza non può risultare dal DURC ma potrà essere accertata solo all’esito di una specifica verifica ispettiva».
Dunque se le imprese effettuano denunce contributive non veritiere queste non possono avere effetto sul rilascio del DURC a meno che ogni rilascio non fosse preceduto da un’apposita verifica ispettiva:
«Il che, considerato il numero di DURC chiesti e rilasciati, appare difficilmente praticabile», conclude il sottosegretario».