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Decreto mutui, clausola su pignoramento casa

di Barbara Weisz

Pubblicato 21 Aprile 2016
Aggiornato 9 Aprile 2018 10:13

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Il governo approva decreto mutui,: pignoramento casa per mancato pagamento 18 rate di mutuo, obblighi di informaizone, clausole che proteggono dal deprezzamento immobile.

Dopo 18 rate non pagate del mutuo, la banca può pignorare l’immobile e venderlo senza procedura giudiziaria anche se si tratta della prima casa, ma ci deve essere una clausola esplicita nel contratto, che può escludere il rischio di accollarsi la differenza con il debito residuo se il prezzo di vendita risulta inferiore: sono le nuove regole sul pignoramento casa previste dal decreto mutui approvato dal Consiglio dei Ministri del 20 aprile, che recepisce la direttiva comunitaria 17/UE. La norma non è retroattiva, quindi non riguarda mutui già in essere, nemmeno se interviene un’eventuale surroga (diritto alla portabilità, trasferendo il mutuo presso un’altra banca). Ci sono invece una serie di obblighi di informazione al cliente nel caso in cui la clausola sulla pignorabilità venga inserita nel contratto. Vediamo tutto.

=> Decreto mutui: le clausole per tutelarsi

La norma introduce la possibilità per la banca di pignorare la casa senza procedura giudiziale dopo 18 rate inevase (la prima versione del testo ne prevedeva 7): l’opzione non scatta in automatico ma deve essere esplicitamente prevista dal contratto, che il cliente può quindi rifiutare di inserire. La banca o l’intermediario finanziario hanno l’obbligo di informarlo adeguatamente sulla presenza di tale clausola, nel qual caso deve obbligatoriamente essere seguito da un consulente.

In generale, sono previsti obblighi stringenti in materia di chiarezza su tutti i tassi applicati e le clausole. Sarà comunque la Banca d’Italia ad emanare il provvedimento applicativo, nel quale prevedere ulteriori norme a protezione dei consumatori che si trovino in particolare situazione di difficoltà o debolezza.

Fra le novità spicca anche la regola sul debito residuo. In sostanza, se il prezzo di vendita dell’immobile pignorato risulta essere più basso della quota di mutuo non ancora saldato alla banca, sarà quest’ultima a rimetterci la differenza, che non potrà quindi gravare sul consumatore. Se invece il prezzo di vendita dell’immobile risultasse più alto del mutuo residuo, il consumatore avrà diritto a tenersi la differenza.