Con la Circolare n. 12/E/2016 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti interpretativi relativi a vai quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata, tra i quali anche quelli relativi al passaggio dal regime ordinario al forfetario e sulla permanenza nel regime di vantaggio per i contribuenti minimi.
Legge di Stabilità 2015
Ad introdurre il regime forfetario, abrogando il precedente Regime dei Minimi, ovvero tutti i precedenti regimi di favore riservati alle attività economiche di ridotte dimensioni, è stato l’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015). Nella circolare l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il regime forfetario, in vigore dal 1° gennaio 2015 costituisce il regime naturale dei soggetti che possiedono i requisiti previsti dalla normativa.
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Regime dei Minimi
A coloro che nel 2014 applicavano il regime fiscale di vantaggio tuttavia data la possibilità ai soggetti che nel 2014 applicavano il precedente Regime dei Minimi è stata riconosciuta la possibilità di:
- optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari;
- optare per l’applicazione del regime fiscale di vantaggio per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e, comunque, fino al compimento del trentacinquesimo anno di età (comma 88);
- applicare il regime agevolato del comma 65, introdotto per favorire la costituzione di nuove attività produttive, per il periodo che residua dalla data di inizio dell’attività (comma 87).
Legge di Stabilità 2016
Dopo aver ricordato le rilevanti modifiche apportate al regime forfetario dalla Legge di Stabilità 2016, l’Agenzia precisa che, in virtù di tali cambiamenti, sebbene l’opzione per un regime di determinazione dell’imposta vincoli il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio (art. 3 del D . P . R . n. 442 del 1997), è applicabile la deroga contenuta nell’art. 1 del citato decreto, secondo cui “è comunque consentita la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative”.
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Revoca opzione
Dunque per coloro che nel 2015 hanno optato per continuare ad applicare il regime di vantaggio, ovvero hanno optato per il regime ordinario, possono revocare la suddetta opzione nel 2016 e applicare il regime forfetario. Nel caso, poi, in cui ne sussistano i presupposti, i medesimi soggetti possono scegliere di applicare le disposizioni di cui al comma 65 previste per le 22 nuove attività economiche, per il periodo che residua al compimento del quinquennio dall’inizio dell’attività.
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