Licenziamento nullo per contestazione imprecisa

di Francesca Pietroforte

12 Aprile 2016 09:22

Per essere valida, la contestazione disciplinare che porta al licenziamento deve garantire il contraddittorio dettagliando gli illeciti addebitati: sentenza di Cassazione.

Nullo il licenziamento disciplinare se non sono illustrati in concreto i fatti rilevanti. Lo ha messo nero su bianco la Corte di Cassazione, con sentenza n. 2648 del 10 febbraio 2016, chiarendo la funzione della contestazione di addebito sulla base dei principi di correttezza e garanzia del contraddittorio. Il pronunciamento trae origine dal licenziamento senza preavviso di un operaio, con conseguente richiesta di reintegro sul posto di lavoro.

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Contestazione

Con ordinanza 9 gennaio 2013, il Tribunale di Bologna riconosceva l’illegittimità della contestazione disciplinare perché:

«priva degli elementi temporali di luogo, di persone ed oggetto idonei a circostanziare i fatti addebitati».

Successivamente al ricorso mosso dalla società, accolto dal Tribunale, il lavoratore ricorreva in Appello, che riconosceva la genericità della contestazione disciplinare e quindi l’illegittimo licenziamento, condannando l’azienda a corrispondere al lavoratore le retribuzioni maturate, oltre agli accessori di legge.

La società decideva quindi di ricorrere in Cassazione, sostenendo che la lettera di contestazione era adeguatamente specifica, tale da consentire al lavoratore di difendersi compiutamente: vi erano segnalati i fatti dei quali era chiamato a rispondere, vale a dire abuso di ruolo, stabilendo un illecito accordo volto a percepire indebiti importi anche attraverso la fornitura di merce ottenuta senza versamento del corrispettivo.

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Garanzie

Nel respingere il ricorso, la Cassazione ha specificato che la contestazione dell’addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l’immediata difesa, fornendogli  le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare i fatti addebitati, rispettando i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio.

Nel caso specifico, la lettera di contestazione individuava con precisione un fatto teoricamente censurabile ma restando confinata in tale categoria teorica (esistenza di un accordo attraverso il quale il dipendente avrebbe tratto illeciti profitti), senza tuttavia indicare quali fossero in concreto i fatti disciplinarmente rilevanti, compiuti e addebitati al lavoratore, che di fatto non poteva difendersi attraverso la generica negazione dell’addebito.