Non solo banche e imprese, anche i privati che acquistano la prima casa hanno lo sconto fiscale sull’imposta di registro in caso di trasferimenti immobiliari in asta giudiziaria nel 2016: l’agevolazione è contenuta nel decreto banche, il cui iter prosegue al Senato. Si tratta di una novità inserita nel corso del passaggio alla Camera, in base alla quale in queste compravendite di immobili si paga un’imposta di registro fissa di 200 euro, invece che quella ordinaria pari al 9%. Il provvedimento, lo ricordiamo, è il Dl 18/2015, approvato dalla Camera e ora in discussione al Senato, dove ha terminato il dibattito in Commissione ed è in agenda nell’assemblea di Montecitorio martedì 5 aprile.
=> Decreto banche: le principali misure
Lo sconto fiscale sugli immobili acquistati in asta immobiliare è contenuto nell‘articolo 16 del provvedimento. Nella versione originaria, il beneficio era destinato solo a soggetti che, acquistando un immobile in asta, dichiaravano di volerlo rivendere entro due anni. Le modifiche apportate alla Camera invece prevedono che il termine dei due anni valga solo se l’acquirente esercita attività d’impresa. Le persone fisiche non hanno questo paletto, ma devono rispettare un altro requisitio: l’immobile acquistato deve essere l’abitazione principale. Più nel dettaglio, deve rispettare le condizioni previste per l’agevolazione fiscale sulla prima casa, (nota II bis, articolo 1 della tariffa Dpr 131/1986). Ecco nel dettaglio quali sono i requisiti:
- l’immobile non deve essere di lusso: non deve quindi avere codice catastale A1, A8 o A9;
- la casa deve trovarsi nel Comune di residenza: nel caso in cui si trovi in un altro Comune, bisogna impegnarsi con atto scritto al momento dell’acquisto a trafserire la residenza entro 18 mesi:
- l’acquirente non può essere titolare di altri diritti di proprietà, uso, usufrutto o abitazione su un altro immobile di abitazione nello stesso Comune;
- l’acquirente non deve aver già utilizzato agevolazioni fiscali sull’acquisto della prima casa per precedenti trasferimenti immobiliari su tutto il territorio nazionale: qui in realtà c’è un’eccezione, prevista dalla Legge di Stabilità 2016, in base alla quale l’agevolazione fiscale sulla prima casa è estesa anche a coloro che possiedono già un immobile di residenza in Italia acquistato con le agevolazioni fiscali prima casa, purché lo vendano entro un anno.
=> Stabilità 2016: agevolazioni prima casa bis
Quindi, per riassumere, l’imposta di registro fissa di 200 euro si applica agli acquisti in asta gudiziaria di una prima casa da parte di contribuenti che non possiedono un altro immobile di abitazione nello stesso Comune e che, o non hanno già utilizzato il beneficio fiscale per un precedente acquisto su tutto il territorio nazionale oppure se lo hanno utilizzato si impegnano al momento del rogito a rivendere l’immobile entro un anno.
Attenzione: si tratta di un’agevolazione che ha effetto solo per il 2016. Più nel dettaglio, si applica a partire dalla data di entrata in vigore del decreto banche, quindi dal 16 febbraio 2016, fino al 31 dicembre 2016. L’acquisto deve avvenire nell’ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, oppure di una procedura di vendita di cui all’articolo 107 del regio decreto 267/1942.
Nel caso in cui l’acquirente non sia un privato ma un’azienda, e non rivenda l’immobile entro due anni, verserà l’imposta catastale nella misura piena applicando anche interessi di mora e sanzione al 30%.