Valore delle operazioni, criteri di attribuzione di utili e perdite, dividendi: sono tutte operazioni che le imprese con attività internazionali possono regolamentare con specifici accordi fiscali preventivi, sui quali l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le procedure. Con Provvedimento del 21 marzo, 2016, il Fisco fornisce tutte le indicazioni operative per regolare in anticipo il trattamento fiscale da applicare alle operazioni internazionali, in attuazione di quanto previsto dal Decreto Internazionalizzazione Imprese, dlgs 147 del settembre 2015, emanato nell’ambito della Riforma Fiscale.
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Possono applicare questi accordi fiscali le imprese con attività internazionali residenti nel territorio dello Stato, che abbiano rapporti con imprese non residenti (articolo 7 comma 110 del Testo Unico Imposte sui Redditi – TUIR), oppure partecipino al patrimonio di imprese non residenti, o ancora corrispondano o percepiscano dividendi, o esercitino l’attività attraverso una stabile organizzazione anche in un altro stato.
Ecco quali sono le operazioni che possono essere oggetto di accordi preventivi fiscali:
- metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui al comma 7 dell’articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi;
- applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, sull’attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente;
- erogazione o percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali a oppure da soggetti non residenti;
- valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza.
L’istanza
Per accedere alla procedura le imprese inviano istanza all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento, Settore Internazionale, sezione di Roma, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d oppure sezione di Milano, via Manin, 25. L’istanza è redatta in carta libera ed inoltrata via raccomandata con avviso di ricevimento o tramite consegna diretta all’Ufficio, che ne rilascia ricevuta all’atto di presentazione. Copia dell’istanza e della relativa documentazione sono prodotte anche in formato elettronico, le modalità di presentazione telematica (via PEC o tramite un servizio online dell’agenzia delle Entrate) saranno disciplinate da successivo provvedimento.
La domanda, eventualmente corredata da documentazione, deve contenere:
- denominazione dell’impresa, sede legale o domicilio fiscale, codice fiscale o la partita IVA, domiciliatario nazionale per la procedura, diverso dall’impresa, per comunicazioni sulla procedura stessa;
- indirizzo della stabile organizzazione in Italia, o domiciliatario nazionale per la procedura;
- indicazione dell’oggetto dell’accordo preventivo e sintetica descrizione dei diversi elementi;
- documentazione sul possesso dei requisiti di impresa con attività internazionale;
- firma del legale rappresentante;
- descrizione delle operazioni con il dettaglio di beni e servizi oggetto dell’accordo;
- indicazione società non residenti;
- criteri per determinare il valore normale delle operazioni;
- indicazione dettagliata del caso concreto per il quale si è prodotta istanza di accesso alla procedura volta alla stipula dell’accordo preventivo;
- soggetti non residenti destinati a percepire o erogare i componenti reddituali;
- soluzione che si intende adottare in applicazione della normativa di riferimento e le ragioni per cui si ritiene che essa sia conforme alle norme di legge.
Ci sono poi disposizioni particolari legate alle diverse tipologie di istanza: a disposizione delle imprese con attività internazionali c’è comunque la possibilità di chieder un incontro con i rappresentanti dell’Ufficio Accordi preventivi dell’Agenzia delle Entrate, per chiarimenti sulla procedura. L’istanza è dichiarata ammissibile o meno entro 30 giorni dal ricevimento da parte del Fisco: in caso positivo, segue un’istruttoria, che deve concludersi entro ulteriori 180 giorni.