Nel licenziamento del dirigente il criterio della giustificatezza – collegato alla richiesta di indennità supplementare in base alla contrattazione collettiva – deve essere differenziato da quello di “giusta causa” e “giustificato motivo” che legittimano il licenziamento di un lavoratore subordinato.
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Con sentenza n. 2205/2016, la Corte di Cassazione ha analizzato il licenziamento in tronco di un dirigente, sentenziando in seguito a decisione della Corte d’Appello di Bologna, che a sua volta aveva accolto parzialmente l’impugnazione della società contro la decisione del giudice del Tribunale di Pisa che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento condannando l’azienda al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso e di quella supplementare.
La Corte bolognese, escludendo tardività della contestazione e giusta causa, aveva però rinvenuto elementi di giustificatezza idonei a escludere il diritto all’indennità supplementare.
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Il dirigente ricorreva in Cassazione, che nel respingere il ricorso cita una sentenza precedente (Cass. Sez. Lav. n. 25145 del 13/12/2010):
«La disciplina limitativa del potere di licenziamento di cui alle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970 non è applicabile, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 604 del 1966, ai dirigenti convenzionali, quelli cioè da ritenere tali alla stregua delle declaratorie del contratto collettivo applicabile, sia che si tratti di dirigenti apicali, che di dirigenti medi o minori, ad eccezione degli pseudo-dirigenti, vale a dire di coloro i cui compiti non sono in alcun modo riconducibili alla declaratoria contrattuale del dirigente. Ne consegue che, ai fini dell’eventuale riconoscimento dell’indennità supplementare prevista per la categoria dei dirigenti, occorre fare riferimento alla nozione contrattuale di giustificatezza che si discosta, sia nel piano soggettivo che su quello oggettivo, da quello di giustificato motivo ex art. 3, legge n. 604 del 1966, e di giusta causa ex art. 2119 cod. civ., trovando la sua ragione d’essere, da un lato, nel rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro in ragione delle mansioni affidate – suscettibile di essere leso anche da mera inadeguatezza rispetto ad aspettative riconoscibili “ex ante” o da importante deviazione dalla linea segnata dalle direttive generali del datore di lavoro, ovvero da comportamento extra lavorativo incidente sull’immagine aziendale a causa della posizione rivestita – e, dall’altro, nello stesso sviluppo delle strategie di impresa che rendano nel tempo non pienamente adeguata la concreta posizione assegnata al dirigente nella articolazione della struttura direttiva dell’azienda.»