Mobilità, licenziamento e comunicazione

di Filippo Davide Martucci

10 Marzo 2016 09:21

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Il licenziamento per mobilità non è legittimo se la comunicazione ai sindacati non è contestuale: sentenza di Cassazione.

In mancanza di comunicazione immediata alle organizzazioni sindacali, il licenziamento per mobilità non è valido in quanto viene a mancare la conoscenza delle motivazioni e dei criteri di scelta, oltre alla possibilità di verificare la corretta applicazione delle norme. Lo afferma la Corte di Cassazione con sentenza n. 2322 del 5 febbraio 2016: la comunicazione sindacale deve essere contestuale a quella notificata al lavoratore.

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Secondo la Suprema Corte:

«in ordine al requisito della contestualità fra l’atto di recesso indirizzato ai lavoratori e l’ulteriore comunicazione di cui sono destinatari gli uffici del lavoro e le associazioni di categoria, si è già chiarito che nessuna comunicazione dei motivi viene prescritta con riguardo al singolo lavoratore, essendo sufficiente che il recesso venga operato tramite atto scritto, sicché solo attraverso le comunicazioni alle organizzazioni sindacali e agli altri soggetti istituzionali è reso possibile ai lavoratori interessati di conoscere in via indiretta le ragioni della loro collocazione in mobilità (Cass. n. 5578/2004; Cass. n. 1722/2009)».

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Il riferimento alla “contestualità” delle comunicazioni sottolinea l’esigenza di rendere visibile e controllabile – dalle associazioni di categoria oltre che dagli uffici pubblici competenti – la corretta applicazione della procedura, con riferimento ai criteri di scelta seguiti ai fini della collocazione in mobilità. Tale possibilità di controllo si pone quale indispensabile presupposto per la tutela giurisdizionale riconosciuta al singolo dipendente.