Nuove sanzioni tributarie, come ottenere il favor rei

di Francesca Vinciarelli

7 Marzo 2016 10:00

In una circolare l'Agenzia delle Entrate spiega come presentare domanda e ottenere il ricalcolo delle sanzioni tributarie sugli atti non definitivi, in virtù del favor rei.

Con la Circolare n. 4/2016 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come si applica l principio del “favor rei” nel’ambito delle nuove sanzioni tributarie con riferimento agli atti emessi prima e dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015.

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A partire dal 1° gennaio 2016, tutti gli atti emessi espongono le circostanze di fatto e di diritto che giustificano l’applicazione del principio del favor rei. Per gli atti emessi prima del 1° gennaio 2016 è possibile chiedere il ricalcolo delle sanzioni in base al favor rei presentando una semplice istanza nel caso in cui si tratti di atti non definitivi emanati in base alle vecchie disposizioni.

Favor rei

Si tratta dunque di stabilire quale sia la norma effettivamente più favorevole nel caso in cui la legge in vigore al momento in cui è commessa la violazione stabilisca sanzioni diverse rispetto alle leggi precedenti. Per stabilire il favor rei, l’Ufficio:

  • applica i principi generali seguiti nel diritto penale, tenendo conto delle peculiarità del diritto tributario;
  • confronta le due norme sanzionatorie in concreto, tenendo conto delle circostanze (aggravanti, attenuanti o esimenti) e verificando gli effetti della loro applicazione in rapporto alle caratteristiche della condotta realizzata dal trasgressore.

Ricorsi

Attenzione però: la presentazione della domanda da parte del contribuente non sospende i termini per la proposizione del ricorso. Nel caso in cui per l’atto sia stato proposto ricorso presso le Commissioni tributarie:

  • se la sanzione è stata abolita, gli Uffici provvedono autonomamente a ricalcolare le sanzioni e a comunicarne l’esito sia al contribuente che alla Commissione;
  • se sussistono i presupposti per l’applicazione di una sanzione più favorevole, le sanzioni irrogate possono essere ricalcolate dagli uffici sia direttamente che su richiesta dell’organo giudicante.

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