Le indennità di accompagnamento, la pensione e l’assegno di invalidità civile non si conteggiano ai fini del requisito di reddito per l’ISEE.
Lo prevede la legge n. 89 del 2016, che esclude dall’ISEE la rilevanza dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari ai fini IRPEF. Neppure la pensione di guerra va indicata in DSU (mentre invece vi rientrano le pensioni di reversibilità di questo tipo).
Invalidità: quali prestazioni fanno reddito ISEE
Tutte le forme di indennità erogate ai disabili, sia risarcitorie che di accompagnamento sono escluse dal computo e non devono infatti essere considerate nel reddito del nucleo familiare per il calcolo dell’ISEE, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente.
Indennità e invalidità civile escluse da ISEE
Queste somme peraltro anche esenti da imposizione fiscale, non devono essere calcolate come reddito ai fini ISEE. La motivazione risiede nella constatazione che:
L’indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all’accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un’oggettiva ed ontologica situazione di inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale.
In sostanza, tali indennità non determinano una migliore situazione economica del disabile rispetto al non disabile. Ne consegue che le indennità di accompagnamento e tutte le forme di risarcimento legate all’invalidità devono essere considerate irrilevanti ai fini ISEE. Compresa la pensione o l’assegno di invalidità civile.
Invalidità previdenziale in DSU
Diversamente, la pensione di invalidità previdenziale (che richiede anche il versamento di 5 anni di contributi) va inserita nella DSU e calcolata ai fini del requisito di reddito ISEE, tanto più che è soggetta a tassazione.