Un contratto di locazione che non presenta la firma dell’affittuario (locatario) non è nullo purché sia registrato. Questo perché la normativa sugli affitti stabilisce che un contratto risulta di nullo valore solo nel caso in cui esso non sia “in forma scritta” e “registrato”.
=> Contratto di affitto: guida alla registrazione
La registrazione può essere realizzata dal locatore, dal proprietario che affitta l’immobile ma anche dal cosiddetto conduttore, ovvero da chi prende in affitto l’immobile. Le modalità di registrazione sono molteplici e, in parte, telematiche. È possibile infatti recarsi presso l’Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate, procedere direttamente online mediante i servizi Fisconline o, in ultima ipotesi, rivolgersi a un intermediario abilitato ai servizi Entratel (consulente, commercialista).
=> Locazioni: le novità per il contratto di affitto
Nel primo caso, allo sportello delle Entrate sarà necessario presentare la documentazione compilata:
- modello RLI, che sostituisce il modello 69 utilizzato in passato. Può essere consegnato anche senza le copie del contratto firmato dalle parti ed è valevole sia per la registrazione sia per le proroghe del contratto, nonché per subentri e risoluzioni. Se non si ha la possibilità di inserire la firma del conduttore, il modello può essere firmato dal richiedente;
- modello F24 Elide (Elementi Identificativi) o F23, che attesti anche il pagamento dell’imposta di registro (ad esempio del 2% del canone annuo nel caso in cui si tratti di un fabbricato ad uso abitativo). In alternativa è possibile indicare il codice IBAN del conto sul quale addebitare l’imposta.
=> Locazioni a canone concordato: guida completa
Nel caso di registrazione telematica, direttamente o tramite intermediario, si dovrà invece eseguire il download del software RLI e dei moduli di controllo. Il software proporrà le stesse richieste di informazioni del predetto modello RLI cartaceo. Una volta compilati i dati richiesti dal programma, l’utente dovrà necessariamente indicare il codice IBAN del conto sul quale addebitare l’imposta e procedere all’invio telematico, direttamente o tramite intermediario.
=> IRPEF sulle locazioni in comproprietà
In tutti i casi i casi rimane facoltativa la consegna contestuale delle copie firmate del contratto, fatta eccezione per i casi in cui sono presenti più di 3 locatori o di 3 conduttori o un soggetto IVA. In queste circostanze, infatti, sarà invece necessario includere le copie firmate e bollate (con marca da bollo anteriore o contemporanea alla data di stipula) del contratto di locazione.