Contratto di locazione, basta la firma del detentore

di Francesca Vinciarelli

25 Febbraio 2016 10:00

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Nuova sentenza conferma la validità dell'affitto non siglato dal proprietario: il contratto di locazione a terzi di un immobile può essere stipulato da chiunque ne abbia la disponibilità di fatto.

Per sottoscrivere validamente il contratto di locazione di un immobile non serve esserne proprietari ma è sufficiente esserne il detentore, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico. La condizione necessaria, ovviamente, è che la disponibilità di fatto dell’immobile dato in affitto a terzi non derivi da una causa illecita. A chiarirlo è stato il Tribunale di Roma, Sezione Sesta Civile, con la sentenza n. 9214/2015.

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Questo significa che non è il proprietario dell’immobile l’unico soggetto legittimato a dare in locazione a terzi l’immobile stesso, ma ad affittarlo può essere anche chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene, a qualsiasi titolo, purché la detenzione sia stata acquistata lecitamente, ovvero per una ragione non contraria alla legge.

Nel caso in esame il Tribunale ha accolto il ricorso (contro l’affittuario) di una madre che aveva affittato la casa del figlio, in qualità di sua procuratrice generale, senza spendita del suo nome. Circostanza che il Tribunale ha ritenuto irrilevante ai fini della validità del rapporto.

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Nel motivare la propria decisione, il Tribunale ha richiamato diverse sentenze della Cassazione che ribadiscono la consolidata interpretazione della Giurisprudenza secondo la quale deve essere considerato valido il contratto di locazione stipulato da chiunque abbia disponibilità (anche soltanto) di fatto di un bene (sentenze: n. 25911/2013, n. 15443/2011, n. 9493/2007, n. 8411/2006, n. 4764/2005, n. 470/1997, n. 640/1978 e n. 306/1968).