Nelle gare d’appalto i costi relativi alla sicurezza sul lavoro devono essere obbligatoriamente indicati nell’offerta economica, pena l’esclusione dalla gara stessa. Il Consiglio di Stato ha messo nero su bianco questa normativa con la sentenza n. 3 del 20 marzo 2015, esprimendosi in merito al ricorso di una società esclusa da una gara in sede di apertura delle offerte proprio a causa dell’assenza degli oneri della sicurezza interni o aziendali:
«Ai sensi e per gli effetti degli artt. 86 e 87, comma 4 del Codice dei Contratti e dell’art. 26, comma 6 del d.lgs. n.81/2008, viene riconosciuta ai costi per la sicurezza da rischio specifico la valenza di elemento essenziale dell’offerta, a norma dell’art. 46, comma 1-bis, del Codice dei Contratti, la cui mancanza rende la stessa incompleta e, come tale, suscettibile di esclusione (CdS, sez. III, Sentenza n. 4622/2012)».
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Il primo ricorso al TAR è stato rigettato perché:
- il bando, nel prevedere un livello di progettazione definitiva rimesso alla stazione appaltante, non impediva ai concorrenti di specificare gli oneri di sicurezza in sede di redazione del progetto esecutivo, essendo questo il livello di progettazione sufficiente per il calcolo di tali oneri ai fini dell’offerta economica;
- l’obbligo di indicare gli oneri relativi alla sicurezza è desumibile dal disposto dell’art. 87, comma 4, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici; in seguito “Codice”), senza che al riguardo sia necessaria una specifica sanzione in seno alla lex specialis;
- la violazione di tale prescrizione legislativa giustifica l’irrogazione della doverosa sanzione espulsiva.
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Rispondendo all’appello rivolto al Consiglio di Stato, i giudici hanno chiarito inoltre che trattandosi di una questione di interesse pubblico è necessario applicare quanto previsto dagli artt. 35 ss. della Costituzione che assicura i diritti fondamentali dei lavoratori: i costi riferiti alla sicurezza sul lavoro per interferenze e i costi di sicurezza interni devono essere subito indicati nell’offerta economica e devono essere chiari per la stazione appaltante che deve verificarli.