Con la sentenza n. 313/2016 la Sesta sezione civile Corte di Cassazione ha chiarito che la dichiarazione dei redditi può essere corretta in qualsiasi momento, anche oltre i tempi previsti per la presentazione della dichiarazione integrativa o per l’istanza di rimborso e anche durante la fase contenziosa, allegando errori, di fatto e di diritto, commessi nella redazione della dicharazione ed incidenti nell’obbligazione tributaria.
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Il caso riguardava l’impugnazione di una cartella di pagamento in seguito alla quale il contribuente aveva presentato una dichiarazione correttiva, annullando così la pretesa del Fisco. Contro il parere dell’Amministrazione, secondo la quale a dichiarazione non era emendabile essendo stato superato il limite temporale per presentare l’integrativa, la Corte di Cassazione ha chiarito che le modifiche della dichiarazione sono consentite in ogni tempo e in ogni modo, anche durante la fase contenziosa:
“Questa Corte (sent. 6665/2015) ha affermato l’emendabilità, in via generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all’Amministrazione fiscale, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione. Ed invero la dichiarazione non si configura quale atto negoziale e dispositivo, bensì reca una mera esternazione di scienza o di giudizio, modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti, e costituisce un momento dell’iter procedimentale volto all’accertamento dell’obbligazione tributaria (Sent. n. 2229 del 6 febbraio 2015; Sent. n. 4049 del 27 febbraio 2015; Cass. Sez. 5 , n. 5852 del 13/04/2012; Sentenza n. 14932 del 06/07/2011)”.
Dunque in caso di una nuova conoscenza, o di una diversa valutazione dei dati concreti ed effettivi, che determini imposte realmente aderenti alla propria capacità contributiva, la dichiarazione dei redditi può essere emendata in ogni momento, anche in sede di contenzioso, ovvero dopo l’avvio della fase di accertamento o riscossione del tributo.
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Questo significa che le modifiche, sotto queste condizioni, sono possibili anche oltre il termine di un anno, fissato per la dichiarazione integrativa e oltre il termine di decadenza di quarantotto mesi previsto per l’istanza di rimborso. La limitazione temporale per la presentazione della dichiarazione integrativa, precisa la Cassazione, opera solamente sul piano dell’utilizzo in compensazione del credito eventualmente risultante ma non può determinare l’assoggettamento del contribuente a oneri tributari più gravosi di quelli che, sulla base della legge, e in rispetto del criterio di capacità contributiva, devono restare a suo carico.
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