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Contributi INPS omessi: validità della prescrizione

di Filippo Davide Martucci

29 Novembre 2017 15:18

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I contributi non versati vanno in prescrizione dopo dieci anni invece che dopo cinque se il lavoratore sporge denuncia generica all'INPS: sentenza della Cassazione.

Per l’omissione del versamento dei contributi INPS, la prescrizione del pagamento è pari a 10 anni purché il lavoratore sporga una semplice denuncia generica all’Istituto. Lo spiega  la Corte di Cassazione (sentenza n. 24946 del 10 dicembre 2015), analizzando il caso di un’azienda che aveva pagato in nero alcuni straordinari omettendo il versamento dei relativi contributi.

Prescrizione

Inizialmente il Tribunale aveva applicato la prescrizione quinquennale per tutti i contributi SSN e quella decennale a quelli di un singolo lavoratore. In seconda istanza, la Corte d’Appello aveva applicato la prescrizione breve e condannato la società al pagamento dei relativi contributi omessi.

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Proponendo ricorso, l’INPS sosteneva che il calcolo della Corte per definire gli importi aveva erroneamente ritenuto quinquennale la prescrizione dei crediti contributivi per lo straordinario durante la CIG di alcuni lavoratori, decennale nel caso del singolo lavoratore che aveva specificato di aver prestato lavoro straordinario in nero durante tutto il rapporto di lavoro.

Denuncia

La Cassazione ha accolto il ricorso sottolineando che la Legge 335/1995 riduce a cinque anni la prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, salvi i casi di denuncia dei lavoratore e dei suoi superstiti: in questo caso il termine è di dieci anni. Basta dunque che il lavoratore abbia presentato una propria segnalazione all’INPS, relativa all’omissione contributiva del datore di lavoro, non essendo posto a suo carico alcun obbligo di notificare la denuncia anche al datore stesso.

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La sentenza 23 gennaio 2006, n. 1264 ha poi aggiunto che la ratio legis non consente di limitare la prescrizione lunga all’oggetto specifico della denuncia, essendo sufficiente che il lavoratore si dolga, nei confronti di un determinato datore di lavoro, dell’inosservanza degli obblighi di legge, domandando così un intervento degli organi deputati al controllo. La denuncia, indipendentemente dai suoi contenuti (maggiore o minore specificazione delle omissioni, imputazione a determinati periodi), è il fatto che impedisce la riduzione del termine di prescrizione: non a caso il legislatore si è riferito alla “denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti”, senza ulteriori precisazioni e giustificazioni.