Incentivi produttività estesi ai dipendenti a termine

di Francesca Pietroforte

25 Gennaio 2016 09:36

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Lavoratori a tempo indeterminato e dipendenti con contratto a termine hanno uguali diritti in tema di incentivi per la produttività: sentenza della Cassazione.

In materia di trattamenti accessori incentivanti non può esserci discriminazione tra dipendenti a tempo indeterminato e lavoratori a termine: gli incentivi per la produttività devono essere concessi in entrambi i casi, salvo ragioni specifiche e obiettive. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23487 del 17 novembre 2015 che trae origine da una decisione della Corte d’Appello di Torino.

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Pari trattamento

I giudici si sono espressi a favore di due dipendenti a tempo determinato (ripetutamente prorogati), condannando l’ente datore di lavoro al pagamento del medesimo incentivo erogato ai colleghi assunti a tempo indeterminato, compresa rivalutazione e interessi legali. La Corte ha richiamato il principio di non discriminazione previsto dall’art. 6 d.lg. 368/2001, in attuazione della Direttiva 1999/70 CE (relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato). La clausola 4 stabilisce che:

«Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive».

Tale disposizione è stata anche recepita dall’art. 6 d.lg. 368/2001, secondo cui al prestatore di lavoro a tempo determinato spettano ferie, gratifiche, tredicesima, TFR e:

«Ogni altro trattamento in atto nell’impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili – (intendendosi per tali, quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva) – in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine».

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Limiti

La nozione di “ragioni oggettive” menzionata dalla clausola 4 richiede che la disparità di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguano il rapporto di impiego, nel particolare contesto in cui si iscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale diversità risponda ad una reale necessità (Corte giust. UE 13 settembre 2007, in causa C-307/05).

Appare evidente come dalla richiamata normativa contrattuale del settore, non emerga alcuna distinzione tra i dipendenti a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato relativamente al compenso incentivante. I lavoratori a tempo determinato possono quindi opporsi a un trattamento contrattuale di natura retributiva meno favorevole, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovino in una situazione comparabile.