L’indennità di disoccupazione ASpI spetta ai lavoratori sospesi – come da legge 92/2012, articolo 3, comma 17 abrogata dal 24 settembre 2015 – anche per i periodi di sospensione 2015 grazie all’interpretazione estensiva della norma fornita dal Ministero del Lavoro (Circolare n. 27 del 20 ottobre 2015), che pone in maggiore rilievo la validità degli impegni assunti dalle parti in sede di consultazioni sindacali, presi prima dell’entrata in vigore della norma abrogativa. Lo ha chiarito l’INPS con il messaggio n. 7037 del 18 novembre 2015, che va ad integrare il messaggio n. 6024 del 30 settembre 2015.
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Nel limite delle risorse disponibili e nel rispetto del limite normativo dei 90 giorni nel biennio mobile, l’INPS procederà a indennizzare tutti i periodi di sospensione nel 2015 autorizzati dagli Enti Bilaterali e indicati nelle richieste giunte entro il 12 ottobre 2015, anche se posteriori al 23 settembre 2015, a patto che il periodo abbia inizio in data antecedente.
Per le domande presentate dal 29 settembre al 12 ottobre 2015 (periodo in cui la procedura non permetteva, sulla base delle prime indicazioni Ministeriali, la presentazione di richieste che contenevano periodi di sospensione successivi all’abrogazione della norma, limitando l’indicazione del periodo di fine sospensione ad una data antecedente o coincidente con il 23 settembre 2015) la procedura è diversa.
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Per queste domande, la Direzione centrale dell’Istituto chiederà, tramite PEC, agli Enti Bilaterali interessati che hanno autorizzato la prestazione, di far pervenire, sempre tramite PEC, per ciascun lavoratore inserito nella richiesta, l’indicazione della data in cui si conclude la sospensione prevista dagli accordi sottoscritti entro il 23 settembre 2015, in modo tale da consentire all’Istituto di modificare la fine del periodo richiesto senza che sia necessaria una nuova presentazione dell’istanza.
Per approfondimenti: INPS, messaggio n. 7037.