Il contribuente che aderisce a un condono fiscale estingue i debiti con il Fisco ma senza alcun impatto su eventuali crediti: lo stabilisce la Corte di Cassazione con una sentenza relativa al caso di una società che aveva utilizzato in compensazione un credito IVA relativo a un’annualità oggetto di condono fiscale. Si tratta della sentenza 24009/2015 della quinta sezione civile.
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Nel dettaglio, il contribuente in questione ha utilizzato in compensazione un credito maturato nel 2002 nella dichiarazione IVA relativa al 2003, riportando l’importo residuo a credito per l’anno successivo. L’Agenzia delle Entrate non ha però riconosciuto il diritto al utilizzare la compensazione, per omessa dichiarazione IVA annuale e adesione al condono per l’annualità 2002. Il contribuente ha obiettato che il credito era documentato dai versamenti periodici e dalle scritture contabili e che il condono non può influire su eventuali crediti del contribuente.
La Cassazione ha di fatto confermato questa impostazione. Il credito IVA non può «risultare pregiudicato, in astratto, dalla adesione del contribuente al condono tombale»:
«l’adesione al condono non impone al contribuente la rinuncia al credito e non impedisce all’Erario di accogliere la richiesta di rimborso».
Per quanto riguarda l’obiezione relativa alla mancata presentazione della dichiarazione IVA annuale, invece, la Cassazione aderisce alle conclusioni a cui erano già arrivati sia il giudice di primo grado sia di appello, in base alle quali
«l’omessa presentazione della dichiarazione annuale non comporta la perdita del credito di imposta comunque spettante in base alle scritture contabili regolarmente tenute» e «la società ricorrente ha presentato nel ricorso introduttivo copia della dichiarazione Modello Unico anno 2004 per il periodo d’imposta 2003 con copia del registro delle fatture di vendita e liquidazioni periodiche, per cui va riconosciuto il credito IVA».