Imprese a scopo di lucro che distribuiscono utili ma perseguono uno o più finalità di beneficio comune e hanno un significativo impatto sociale: si tratta delle società benefit, regolamentate dalla Legge di Stabilità 2016, che ne fornisce definizione legale e stabilisce regole precise per la formazione e l’esercizio dell’attività. Il riferimento normativo sono i commi da 376 a 382 della manovra 2016.
=> Legge di Stabilità: cosa cambia per le imprese nel 2016
Le società benefit:
«nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse»
(lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione, società civile). Le finalità della società benefit sono indicate specificatamente nell’oggetto sociale e vengono perseguite attraverso una gestione che bilanci l’interesse dei soci con quello di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto. La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, la dicitura “Società benefit” oppure l’abbreviazione “SB” e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi. E’ possibile per un’impresa già esistente diventare una società benefit, modificando l’atto costitutivo o lo statuto (che deve contenere le finalità di beneficio comune nell’oggetto sociale).
Questo tipo di imprese, pur essendo a fini di lucro, devono seguire regole precise nella gestione amministrativa, fissate da comma 380: la società benefit è amministrata in modo da bilanciare l’interesse dei soci e il perseguimento delle finalità di beneficio comune, conformemente a quanto previsto dallo statuto, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento degli obiettivi. Agli amministratori si applicano le sanzioni previste dal codice civile, in relazione a ogni diversa tipologia di società, in caso di inadempimento agli obblighi.
Per quanto riguarda il bilancio, in sede di presentazione annuale va presentata anche una relazione sul perseguimento del beneficio comune, che include:
- descrizione di obiettivi specifici, modalità e azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
- valutazione dell’impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno (che ha caratteristiche precise previste dalla legge, descritte nell’allegato della manovra), che comprende le aree di valutazione (identificate nell’allegato 5);
- una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo.
Se l’azienda ha un sito Internet deve pubblicare questa relazione annuale, eventualmente omettendo alcuni dati finanziari a tutela dei beneficiari.
La società benefit che trasgredisce all’obbligo di perseguire finalità di bene comune è soggetta alle sanzioni in materia di pubblicità ingannevole (dlgs 145/2007) e alle disposizioni del codice del consumo (decreto legislativo 206/2005).
Fonti: Legge di Stabilità 2016