Lavoro notturno: nuove tutele con il Jobs Act

di Francesca Pietroforte

7 Dicembre 2015 08:00

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Il Jobs Act estende il divieto di lavoro notturno ai genitori adottivi e affidatari: nuove tutele, retribuzioni, obblighi e deroghe.

Con il decreto legislativo n. 80/2015 (misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro), in attuazione di quanto previsto dal Jobs Act, il Governo ha inteso estendere il divieto di lavoro notturno anche ai genitori adottivi e affidatari, in particolare alla lavoratrice e madre adottiva o affidataria di un minore, o alternativamente al padre, nei primi tre anni dall’ingresso del minore nella famiglia e comunque non oltre il compimento del dodicesimo anno di età.

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Lavoro notturno

Per lavoro notturno si intende un intervallo di sette ore consecutive nell’arco di tempo che va dalle 24 alle 5 (il lavoratore notturno svolge la sua attività durante il periodo notturno per almeno tre ore al giorno in maniera abituale e continuativa, o tre ore per almeno 80 giorni lavorativi all’interno di un anno).

Divieti

Il lavoro notturno è vietato per i minorenni, tranne nei casi in cui esercitino attività di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario. Altre deroghe al divieto riguardano il minore con età superiore a 16 anni per cause di forza maggiore e altri casi esplicitati dai contratti collettivi nazionali.

Retribuzione

Il lavoro notturno prevede una retribuzione maggiorata del 20-30% rispetto a quello giornaliero, che va estesa al trattamento di fine rapporto solo se il lavoro notturno riguarda la normale turnazione prevista dall’attività aziendale.

Obblighi

Il lavoratore è tenuto, su richiesta, a fornire la prestazione lavorativa notturna sempre che non ne sia stata accertata l’inidoneità da parte di strutture sanitarie pubbliche. L’accertamento non è necessario nel caso di donne alle quali sia stato accertato lo stato di gravidanza e fino al compimento del primo anno di età del bambino.

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Tutele

Non possono essere obbligati a fornire prestazioni lavorative notturne le lavoratrici madri o i lavoratori padri di bambini con età inferiore a 3 anni; i genitori unici affidatari di ragazzi con età inferiore a 12 anni; i genitori adottivi o affidatari di un minore nei primi 3 anni dall’ingresso in famiglia e fino al compimento del dodicesimo anno d’età; i lavoratori con a carico disabili ex legge n. 104/1992.

Il datore di lavoro che volesse chiedere a un proprio dipendente la prestazione di lavoro notturno per la prima volta, è tenuto a consultare i sindacati e, in assenza di questi a causa della dimensione dell’azienda, le organizzazioni dei lavoratori più rappresentative sul territorio. La consultazione non può durare più di 7 giorni.