Non è sanzionabile il contribuente che non versa i tributi entro i termini per cause di forza maggiore: lo stabilisce la Commissione tributaria regionale del Piemonte. La sentenza n. 526/34/2015 ha origine dalla sanzione amministrativa irrogata dall’Agenzia delle Dogane a una società per ritardato versamento delle rate di acconto delle accise 2008-2009 e per inesatta compilazione della dichiarazione di consumo.
=> Tributi omessi: guida al ravvedimento operoso
Tributi in ritardo
Causa elevatissima morosità dei propri clienti, in particolare enti pubblici e pubbliche amministrazioni, l’impresa aveva provveduto al pagamento in ritardo, con la conseguente contestazione delle Dogane e relative sanzioni pecuniarie.
Dopo l’annullamento della sanzione da parte del giudice di primo – ritenendo il caso rientrante nella fattispecie di non punibilità della causa di forza maggiore (Decreto legislativo n. 472/97 articolo 6, comma 5) – l’Agenzia delle Dogane presentato ricorso alla CTR del Piemonte, respinto per comprovata forza maggiore, ossia morosità e insolvenza dei clienti.
«La morosità della P.A. è stata convenientemente ed esaurientemente documentata e provata dalla società contribuente. […] l’assenza temporanea di liquidità […] configura la situazione e l’ipotesi della causa di forza maggiore […] di conseguenza le sanzioni, così come comminate nell’atto di contestazione, non sono dovute».