Malattia professionale nelle cause di lavoro

di Francesca Pietroforte

Pubblicato 30 Ottobre 2015
Aggiornato 26 Aprile 2016 09:03

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Per dimostrare l'infortunio o la malattia professionale e avviare una causa di lavoro occorre presentare prove certe e rilevanti: sentenza della Cassazione.

Nell’ambito di una causa di lavoro spetta al lavoratore produrre la prova che dimostri l’insorgenza di una malattia professionale, ma per determinare l’esistenza di un legame deve sussistere una ragionevole certezza. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15372 del 22 luglio 2015, precisa infatti che per confermare l’origine professionale della malattia deve occorrere un grado di probabilità diretto e rilevante.

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Malattia professionale

Venendo ai fatti, il caso riguardava la malattia di un operaio che aveva adito il Tribunale di Benevento attribuendone la causa ollo svolgimento del suo lavoro. I giudici si erano pronunciati contro, così come la Corte d’Appello di Napoli (sentenza n. 7151/06) in risposta al ricorso degli eredi dell’operaio, nel frattempo deceduto. L’INAIL costituitosi in giudizio, nel chiedere il rigetto dell’impugnazione, evidenziava le contraddizioni nella ricostruzione dei fatti e rilevava la causa di morte (infarto) avvenuta presso l’abitazione e non durante l’attività lavorativa, preceduto da episodi di “dolore precordiale” accertati (soggetto invalido).

Infortunio sul lavoro

Come riscontrato dalla Corte d’Appello, solo durante il processo erano emersi i fatti che potevano legare le attività di lavoro alla causa dell’episodio infartuale, evento però non confermato dalla prova per testi ed escluso dalla CTU come di natura professionale. Il giudice di secondo grado, quindi, riteneva smentita la tesi dell’infortunio sul lavoro. La patologia non poteva farsi risalire all’attività svolta, come accertato dal CTU che ne aveva evidenziato la multifattorialità (obesità, ipertensione..).

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Ricorso

La Cassazione, nel respingere il ricorso, ha ritenuto che i giudici di merito avessero rigettato la domanda per la mancanza, in ragione delle risultanze probatorie e della CTU, delle condizioni per riconoscere l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale, a causa di un accertamento di fatto che – in quanto adeguatamente motivato e corretto sotto il profilo dei principi di diritto in materia – si sottraeva alle generiche doglianze prospettate, non venendo illustrate, peraltro, le risultanze probatorie, in particolare con riguardo alla causa di lavoro della malattia, che dovrebbero incidere la statuizione della Corte d’Appello.