Con il “Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale” promosso dal Garante Privacy viene ripristinato il diritto all’oblio sulle informazioni commerciali negative memorizzate nei database dalle società di due intelligence. Il Codice deontologico redatto insieme a varie associazioni di categoria, imprenditoriali e dei consumatori interessate al settore, è disponibile online (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238/2015).
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Cancellazione dopo 10 anni
Tra le linee guida c’è anche l’obbligo di rimozione dopo 10 anni delle notizie su ipoteche, pignoramenti, fallimenti o altre procedure concorsuali contenute nelle apposite banche dati gestite da alcune società private, che forniscono tali informazioni a pagamento (basti pensare ai dati ai quali accedono le società finanziarie nel momento in cui si chiede un mutuo o un prestito). Banche dati che contengono informazioni patrimoniali, economiche, finanziarie, creditizie, industriali e produttive che finora rimanevano memorizzate per un tempo indefinito, in palese violazione della privacy e del diritto all’oblio.
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Il limite dei 10 anni si applica a tutte le informazioni commerciali riferite a persone fisiche provenienti da elenchi e registri pubblici registri, elenchi e informazioni pubblicamente accessibili. Fanno eccezione i dati sensibili e i dati giudiziari, tranne quelli provenienti da fonti pubbliche o pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque.
Informazioni nei database
Il Codice deontologico legittima le società di due intelligence a utilizzare i dati ottenuti da fonti pubblicamente e generalmente accessibili quali le testate giornalistiche cartacee o digitali, gli elenchi telefonici, i pubblici registri, le sentenze, i provvedimenti giudiziali, gli elenchi, i documenti pubblicamente accessibili, i da siti web di enti pubblici o altre autorità di vigilanza e controllo. Questi dati possono essere trattati senza consenso degli interessati, nel rispetto di quanto previsto dal Codice Privacy. Possono inoltre essere utilizzati i dati personali che il soggetto stesso ha liberamente deciso di comunicare al fornitore di informazioni commerciali.
Vincoli
Gli operatori sono inoltre obbligati:
- ad annotare sempre la fonte da cui hanno tratto i dati personali sulla persona censita;
- a pubblicare un’informativa completa almeno sul proprio sito web;
- a verificare la pertinenza dell’informazione memorizzata, aggiornando periodicamente i propri archivi (ad esempio per verificare l’intervenuta assoluzione di un soggetto indagato);
- adottare misure per garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni commerciali.