Tecnopatia: malattia professionale e risarcimento

di Francesca Pietroforte

7 Ottobre 2015 11:56

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Se e quando il risarcimento del danno legato a malattia professionale può essere richiesto, anche dagli eredi del lavoratore: sentenza di Cassazione.

Tra le malattie professionali rientra anche la tecnopatia, patologia contratta in seguito al protrarsi nel tempo dell’azione nociva di un particolare fattore di rischio: la Corte di Cassazione (con sentenza n. 6769 del 2 aprile 2015) ha chiarito l’ammissibilità della richiesta di danni al datore di lavoro e i termini di prescrizione in caso di risarcimento postumo. Nel caso in oggetto, gli eredi di un lavoratore si erano mossi legalmente undici anni dopo il decesso del congiunto, a loro parere dovuto al danno subito per tecnopatia, avanzando richiesta di risarcimento.

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Malattia professionale

Tribunale e Corte d’Appello hanno rigettato l’istanza perché la malattia professionale contratta nel periodo 1969-1976 – riconosciuta dall’INAIL con costituzione di rendita – non risultava collegabile al decesso del lavoratore nel 1989 e quindi le pretese risultavano prescritte (dopo 10 anni).

Decesso

Il ricorso in Cassazione è stato motivato da vizio di motivazione della sentenza (omessa consulenza del medico legale in appello, errato utilizzo delle risultanze della consulenza di primo grado, omessa ricostruzione delle condizioni di salute del congiunto e mancata considerazione dell’efficienza debilitante imposta dalla malattia professionale e quindi della funzione concausale rispetto al decesso). Inoltre la sentenza impugnata trascurava, secondo gli eredi, che la morte del lavoratore rappresentava una nuova e autonoma lesione, interrompendo la prescrizione decennale.

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La Cassazione ha ritenuto il decesso legato a cause autonome rispetto alla tecnopatia riconosciuta anni prima: sulla causalità del decesso non possono assumere rilievo le deduzioni sull’incidenza indiretta delle patologie, per accelerando il decorso della malattia verso l’esito finale. Tuttavia, se la morte del lavoratore non è conseguenza diretta di patologia professionale allora non rileva ai fini della decorrenza del termine di prescrizione dell’azione risarcitoria nei confronti del datore di lavoro, comunque soggetta al termine ordinario dal momento in cui il lavoratore acquisisce consapevolezza della malattia (Sez. L, sentenza n. 19022 del 11/09/2007).