Con il termine mobbing si intende:
«una condotta del datore di lavoro sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del dipendente nell’ambienti di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterarti comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del lavoratore, con effetto lesivo del suo equilibrio fisio-psichico e della sua personalità».
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Il mobbing può avere luogo anche tra colleghi, ma non sempre è facile capire quali siano le azioni che rientrano in questo tipo di molestia.Fa notizia in questo senso la recente sentenza del tribunale per il diritto del lavoro australiano che ha ritenuto mobbing anche la semplice rimozione dallo status di “amico” di un proprio collega, escludendolo pertanto dal gruppo di “amici” su Facebook (analogo valore avrebbe avuto la cancellazione da altro social network).
Nel caso specifico, un tribunale per il diritto del lavoro ha condannato una dirigente di un’agenzia immobiliare per aver eliminato dalla propria rete sociale una collega, a seguito di una discussione, dimostrando – secondo i giudici – una “mancanza di maturità emotiva” indicativa di “comportamento irragionevole“.
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I giudici hanno tuttavia sottolineato che la sentenza non deve essere letta nel sento che la cancellazione sia di per sé un atto di mobbing, ma solo che in determinate condizioni e situazioni può diventarlo. Nel caso in esame, l’episodio è stato l’ultimo di una serie di molestie che hanno causato alla vittima ansia e depressione.