Il 22 settembre 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (entrata in vigore 7 ottobre 2015) il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 recante “Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese”. Modificando il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il decreto detta una nuova e più ampia disciplina in materia di ruling internazionale ai fini della stipula di accordi preventivi con l’Agenzia delle Entrate. Misure, queste, che continuano a segnare il favore che il Governo ha per quelle imprese che intendono percorrere un processo di internazionalizzazione.
=> Internazionalizzazione imprese, via libera del Governo
Accordi preventivi
Con il ruling internazionale si intende quell’attività indirizzata a sottoscrivere delle regole, con l’Amministrazione finanziaria, in modo tale da evitare a monte possibili conflitti con la stessa e relegando i controlli ex post a ipotesi eventuali e marginali. La nuova norma elenca gli ambiti per i quali è possibile stipulare gli accordi preventivi:
- preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni relative alle società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
- applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente;
- valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato;
- applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’erogazione o la percezione di dividendi, interessi e royalties e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti.
Nel caso in cui si raggiunga l’accordo questo vincolerà le parti per il periodo d’imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d’imposta successivi, salvo mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi.
Efficacia
C’è comunque da segnalare che la norma stabilisce anche che se l’accordo deriva da una precedente procedura amichevole conclusa con le autorità di Stati esteri, l’efficacia dell’accordo può essere estesa ai periodi di imposta precedenti purché non anteriori al periodo d’imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza per l’accordo preventivo. Tuttavia l’efficacia dell’accordo può essere estesa ai periodi precedenti alla sottoscrizione dell’istanza, ma non oltre la presentazione della stessa nei casi in cui le condizioni di fatto o di diritto a base dell’accordo ricorrano per tali periodi d’imposta.
Altre novità
Se questa può ritenersi senz’altro la parte più importante del decreto anche altre disposizioni sono comunque rilevanti ed in particolare, fra le altre si ritiene di dover segnalare le seguenti:
- le spese di rappresentanza saranno deducibili nel periodo di imposta di sostenimento sulla base dei criteri forniti anno per anno dal MEF;
- per le perdite su crediti, viene prevista la possibilità di considerare in ogni caso sussistenti gli elementi certi e precisi che legittimano la deducibilità fiscale delle perdite su crediti;
- ammessa la deducibilità delle perdite nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quelli in cui si verificano gli elementi certi e precisi o l’assoggettamento a una procedura concorsuale del debitore.
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