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Pensione professionisti: sì a rivalutazioni e riliquidazioni

di Barbara Weisz

10 Settembre 2015 17:49

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Niente massimali imposti delle Casse private prima del 2007 e piena autonomia nella rivalutazione dei montanti: due sentenze storiche sulla pensione dei professionisti.

Due nuove sentenze per le casse previdenziali dei professionisti: la Corte di Cassazione ha bocciato i massimali imposti all’assegno pensionistico, che contrastavano con il principio del pro-rata se applicati prima del 2007, il TAR del Lazio ha riconosciuto la possibilità di incrementare la pensione dei professionisti utilizzando risorse proprie. In entrambi i casi, le sentenze vanno a favore dei professionisti.

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Applicazione pro-rata

La sentenza di Cassazione (17742/2015), in linea con precedenti pronunce, ha dato torto a un istituto previdenziale di categoria, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e dei periti commerciali, che aveva negato la riliquidazione della pensione a un iscritto, pensionato dal 2001, applicando un massimale in base alla legge 296/2006, relativa all’applicazione flessibile del principio del pro-rata (il calcolo della pensione in base ai contributi versati), motivata dall’esigenza di salvaguardare l’equilibrio finanziario a lungo termine, obbligatorio dal 2007 come prescrive la legge 296/2006.

Per i trattamenti precedenti il 2007, però, non è possibile imporre tali massimali. Anzi, il principio del pro-rata va applicato rigorosamente con tutte le rivalutazioni del caso. Non solo: la Corte ha anche stabilito che la prescrizione relativa al diritto di riliquidazioni richieste dai professionisti scatta in dieci anni e non in cinque anni.

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Rivalutazioni

Il TAR del Lazio, con sentenza 11081/2015, ha intanto dato ragione all’EPAP (ente previdenziale Geologi, Chimici, Attuari, Dottori Agronomi e Forestali), che aveva deciso una rivalutazione dei montanti contributivi, utilizzando il rendimento maturato con la gestione della cassa previdenziale, per migliorare le prestazioni pensionistiche. A questa operazione si erano opposti i ministeri dell’Economia e del Lavoro, secondo cui la rivalutazione dei montanti contributivi non poteva superare la media quinquennale di variazione del PIL (prodotto interno lordo) nominale. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha invece stabilito che la variazione del PIL va considerata come un valore minimo, riconoscendo alle Casse l’autonomia gestionale sufficiente per migliorare le prestazioni pensionistiche. Soddisfazione viene espressa da Arcangelo Pirrello, presidente EPAP, secondo il quale a questo punto «la porta per una giusta rivalutazione dei montanti, più che aperta è spalancata» e la sentenza è importante perché i suoi contenuti «si estendono a tutti gli altri enti di previdenza dei professionisti aderenti all’ADEPP», l’associaizone enti previdenziali dei professionisti), i quali abbracciando le tesi della delibera dell’EPEP si erano costituiti ad adiuvatium (a sostegno delle ragioni del ricorrente). 

Fonti: sentenza Cassazione 17742/2015