Il committente che, senza indagini approfondite, è in grado di accorgersi dell’inadeguatezza delle misure adottate ai fini della sicurezza sul lavoro, è in parte responsabile degli eventuali incidenti e infortuni. Lo sostiene la Corte di Cassazione (sentenza n. 1228 del 24 marzo 2015), che prende le mosse dalla morte di un lavoratore occorsa in seguito alla caduta dal tetto di un capannone di proprietà di una ditta individuale.
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Sub-appalto
Il caso in esame prende le mosse dall’infortunio mortale di un lavoratore, operaio generico, caduto dal tetto di un capannone di proprietà di una ditta individuale, da cui avrebbe dovuto rimuovere la copertura in amianto per sostituirla. Il tetto, privo della necessaria tesata in acciaio a cui assicurarsi con cinture di sicurezza, non disponeva delle condizione previste dalle regole di sicurezza più banali oltre che dal buon senso. La ditta aveva appaltato i lavori a una Sas, a sua volta subappaltati a una nuova ditta individuale presso cui l’operaio prestava servizio.
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Responsabilità
Il Tribunale aveva condannato la socia accomandataria e responsabile del cantiere a tre anni di reclusione – ritenendola affidataria dei lavori e quindi responsabile della sicurezza sul lavoro – per negligenza, imprudenza, imperizia, violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e mancata cooperazione con la ditta subappaltatrice al fine di porre in essere misure di prevenzione dagli incidenti, evitando anche di coordinare gli interventi di protezione da rischi di incidenti per l’attività oggetto dell’appalto. La ditta sub-committente aveva presentato ricorso presso la Cassazione poiché, a suo dire, la Corte d’Appello avrebbe evidenziato erroneamente i presupposti per ritenere obbligatoria l’attività di cooperazione e coordinamento.
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Compiti
La Suprema Corte, nel respingere il ricorso, si è inserita nel solco della precedente giurisprudenza, secondo cui la responsabilità dell’appaltatore in termini di prevenzione infortuni non esclude quella del committente, nel caso in cui un’omissione colposa sia causalmente ricollegabile all’evento: il committente – inteso come “il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione” – è obbligato all’osservanza delle previsioni in materia di sicurezza sul lavoro del proprio cantiere (art. 90, DLgs n. 81/2008 attualmente in vigore). La stessa legge stabilisce i suoi compiti nel caso di sub-appaltatori:
- cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.
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Regole di sicurezza
La norma non esclude l’applicazione delle precauzioni generiche per scongiurare la possibilità di incidenti, ma solo quelle per cui è prevista una conoscenza approfondita del settore, anche dal punto di vista tecnico: il rischio di una caduta è da ritenersi una conoscenza facilmente ravvisabile anche da chi non abbia specifiche competenze, come già indicato in sentenze precedenti (Cass. pen., Sez. 4, n. 12348 del 29/01/2008 – dep. 20/03/2008, G., in CED Cass., n. 239252). Trattandosi quindi di un rischio generico, la Cassazione ha rigettato il ricorso individuando anche nella ditta committente la responsabilità dell’incidente.