Spettacolo: SCIA o licenza delle CVLPS?

di Francesca Vinciarelli

8 Settembre 2015 09:00

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I chiarimenti in merito all'applicabilità della SCIA in caso di autorizzazioni o licenze di locali e attività di spettacolo.

Interessanti semplificazioni quelle annunciate dal Ministero dell’Interno con la nota n. 557/2015:

  • per le autorizzazioni, o licenze di locali e attività di spettacolo soggette all’agibilità di cui all’art. 80 TULPS (“L’autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare sa una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio”) non è più richiesta la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, o SCIA, nel caso in cui gli eventi non superino le 24 ore;
  • per gli eventi che superano invece le 24 ore, come manifestazioni fieristiche, artistiche, musicali e per i pubblici locali con capienza da oltre 200 persone è necessaria l’autorizzazione della commissione di vigilanza (CVLPS) poiché la SCIA non può sostituirla;
  • la SCIA continua ad essere valida solo per le piccole attività, quelle per le quali le licenze previste dagli artt. 68 e 69 del TULPS continuano a poter essere sostituite dalla SCIA a patto che all’evento si svolga entro le ore 24,00 del giorno di inizio e vi partecipino fino ad un massimo di 200 persone.

=> SCIA: impresa in un giorno al via!

Chiarimenti del Ministero

La necessità di chiarimenti da parte del Ministero nasce dai dubbi sollevati dalla Regione Friuli Venezia Giulia in merito alle seguenti interpretazioni della normativa sulle autorizzazioni per gli eventi di pubblico spettacolo:

  • la tesi secondo la quale la relazione tecnica di cui al comma 2 dell’art. 141 Reg. TULPS, nel caso di locali o impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, sostituirebbe sia le verifiche e gli accertamenti tecnici che competono alle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai sensi delle lettere b), c.) e d) del primo comma dello stesso articolo, sia il parere previsto dalla lettera a) dello stesso comma sui progetti di nuovi teatri o di altri locali di pubblico spettacolo;
  • la tesi per cui sarebbero da ritenere sottoposti a SCIA, atteso il carattere generale di tale istituto, non solo gli eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio (ai quali fanno espresso riferimento gli 68 e 69 del TULPS come recentemente modificati dall’art. 7, e. 8-bis, del D.L. 8.8.2013, n. 91), ma tutti i procedimenti di rilascio della licenza prevista da detti articoli, indipendentemente dalla capienza del locale o dell’impianto nel quale lo spettacolo o l’intrattenimento sono previsti;
  • l’interpretazione secondo la quale la previsione legislativa di una SCIA in luogo della licenza cui si è appena fatto cenno, con riguardo agli eventi che si svolgono entro le 24 ore del giorno di inizio, rappresenterebbe una discriminante temporale in contrasto con i principi generali di cui all’art. 19 della legge 77. 241/1990, articolo che contempla la SCIA quale istituto generale di semplificazione dei procedimenti amministrativi di derivazione comunitaria. Di conseguenza, gli arti. 68 e 69 dovrebbero essere disapplicati nella parte in cui, in violazione del diritto comunitario, subordinerebbero in via generale l’organizzazione di spettacoli pubblici al regime di licenza di polizia e solo in determinati casi alla SCIA.

=> DURC per Sport e Spettacolo: guida dell’INPS

Nella circolare il Ministero precisa che:

“Il presupposto per la sufficienza di una SCIA – sempre in virtù del citato art. 19 – è la natura strettamente vincolata dell’atto autorizzativo da essa sostituito, subordinatamente al mero accertamento positivo dei presupposti e dei requisiti di legge, laddove il parere delle CVLPS, e le licenze di agibilità o di esercizio che ne conseguono, presuppongono l’esercizio della discrezionalità tecnica cui si è fatto cenno, commisurata a ciascuno specifico locale o impianto e con un contenuto, perciò, più ampio di un mero accertamento documentale del rispetto di un elenco definito di regole tecniche di sicurezza. Si tratta, cioè, di un riscontro da eseguirsi tenuto conto dello stato complessivo dei luoghi e degli impianti allestiti in rapporto al tipo di evento in programma e alle concrete condizioni e modalità di partecipazione del pubblico. A tale potere/dovere delle CVLPS si aggiunge quello di verificare l’attuazione delle prescrizioni eventualmente imposte”.

=> Scarica la circolare del Ministero dell’Interno

SCIA

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), lo ricordiamo, è la dichiarazione che ai sensi dell’art. 19 della Legge 241/90 consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva artigianale, commerciale e industriale senza attendere i tempi di controllo e verifica da parte degli enti competenti. L’amministrazione provvede alla verifica successivamente all’avvio delle attività la correttezza della segnalazione inviata e della relativa documentazione, emettendo eventualmente gli opportuni provvedimenti di divieto di prosecuzione.