Con la voluntary disclosure, ovvero con l’adesione alla procedura di collaborazione volontaria per l’emersione e il rientro di capitali detenuti all’estero, non è possibile sanare le violazioni della normativa antiriciclaggio. A chiarirlo è stata la Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia la quale, con un comunicato stampa, ha reso noto di aver creato un codice speciale per le segnalazioni per la nuova procedura di collaborazione volontaria introdotta con la Legge n. 186/2014 (la voluntary disclosure).
=> Voluntary disclosure: i chiarimenti dell’Agenzia
Già ad inizio anno il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva precisato con una circolare che le nuove norme sulla collaborazione volontaria non hanno alcun impatto sull’applicazione della normativa antiriciclaggio e lasciano immutati gli obblighi di prevenzione previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
=> Guida agli obblighi antiriciclaggio per i professionisti
Ora l’UIF ha creato una nuova categoria di segnalazione, caratterizzata dal “codice 004 – Riciclaggio: Voluntary Disclosure“. Viene tuttavia chiarito che, anche se tale codice di classificazione specifico va utilizzato per le segnalazioni correlate alle dichiarazioni volontarie, queste non rappresentano una nuova tipologia di comunicazione, né una nuova classificazione di sospetto, ma solo una sotto-classificazione della più generale categoria del riciclaggio. Pertanto tali segnalazioni dovranno essere trasmesse solo nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all’art. 41 del D.Lgs. 231/2007.
.