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Mediazione obbligatoria per le controversie tributarie

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 7 Settembre 2015
Aggiornato 9 Settembre 2015 07:30

Mediazione preventiva obbligatoria per tutte le controversie tributarie fino a 20mila euro e non solo per i giudizi contro l’Agenzia delle Entrate: la nuova procedura sul contenzioso.

Mediazione obbligatoria per tutte le controversie di valore non superiore a 20mila euro e non più solo per gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate. A prevederlo è lo schema di decreto legislativo di riforma del contenzioso tributario, passaggio fondamentale della Delega Fiscale, licenziato dal Governo e in attesa del via libera delle Commissioni parlamentari. Le novità introdotte, se confermate, promettono di riscrivere completamente la dinamica delle cause contro il Fisco.

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Mediazione preventiva

Oltre ai giudizi contro l’Agenzia delle Entrate, l’obbligo di mediazione preventiva viene esteso agli atti emessi dalle tutte le amministrazioni finanziarie. Dunque, prima di impugnare una cartella esattoriale emessa da Equitalia, un fermo auto o un’ipoteca non sarà possibile andare direttamente in tribunale ma bisognerà passare per una fase preliminare conciliativa, a patto che la controversia sia di valore non superiore a 20.000 euro. Questo significa che si deve prima notificare alla controparte l’atto di reclamo-mediazione allegando il ricorso che si intende depositare dal giudice poi, trascorsi 90 giorni e in caso di mancato accoglimento o mancata conclusione della mediazione, il contribuente può procedere per le vie legali.

=> Controversie consumatori: conciliazione via ADR

Accordo di mediazione

Nella fase della mediazione, il contribuente può farsi rappresentare da un difensore abilitato. In caso di accordo, l’atto conterrà l’indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione (tributi, interessi, sanzioni) e le modalità di versamento degli stessi. Per quanto riguarda le sanzioni è prevista una riduzione pari al 40% dell’importo irrogabile in base all’ammontare dei tributi rideterminati.

Altre novità

  • possibilità di richiedere la sospensione della sentenza avversa in primo grado, sia per il contribuente che per l’Amministrazione finanziaria;
  • possibilità di richiedere la sospensione delle cartelle Equitalia o un accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate, in attesa della decisione del giudice sul ricorso, a patto di dimostrare il danno grave e irreparabile conseguente all’eventuale pagamento.