Se un commerciante installa una telecamera per la videosorveglianza in negozio deve darne adeguata informazione alla clientela, in nome della tutela della privacy, perché l’immagine è considerata un dato personale: lo stabilisce la Corte di Cassazione con sentenza 17440 del 2 settembre 2015. L’istallazione di un sistema di videosorveglianza in negozio è una misura legittima a tutela della sicurezza, ma bisogna segnalare ai clienti che stanno per accedere a una zona videosorvegliata, in base al provvedimento del Garante del 29 aprile 2004.
=> Privacy e lavoro: le linee guida
L’informativa deve essere collocata:
«nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera, deve avere un formato e un posizionamento tale da essere chiaramente visibile, può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate».
Il motivo per cui l’informativa è obbligatoria è che la raccolta di immagini delle persone (anche non registrate) è, secondo questa sentenza, un trattamento di dati personali. E’ interessante notare che nella sentenza di primo grado il Tribunale aveva stabilito che l’immagine senza ulteriori elementi identificativi non poteva essere considerata un dato personale. In particolare, aveva applicato il principio in base al quale:
«l’immagine di una persona, pur possedendo capacità identificativa del soggetto, quando viene trattata non integra automaticamente la nozione di dato personale», ma lo diventa solo nel momento in cui «chi esegue il trattamento al correli espressamente ad una persona, mediante didascalia o altra modalità» da cui sia possibile identificarla.
Questa interpretazione considerava irrilevante, in mancanza di indicazioni specifiche, «la circostanza che chi percepisce l’immagine sia in grado, per le sue conoscenza personali, di riconoscere la persona ritratta». La Corte di Cassazione non ha accolto questa interpretazione, stabilendo invece che:
«non appare possibile dubitare del fatto che l’immagine costituisca dato personale, rilevante ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b, del Dlgs 196/2003, trattandosi di dato immediatamente idoneo ad identificare una persona, a prescindere dalla sua notorietà».
Corte di Cassazione