Procedure di conciliazione semplificate per le controversie dei consumatori nei confronti di professionisti e imprese, risolvibili anche in via telematica e senza avvocato rivolgendosi agli ADR (Alternative Dispute Resolution), organismi istituiti su base permanente ed iscritti ad apposito elenco (articolo 141-decies Dlgs 206/2005). Le nuove norme, contenute nel Dlgs 130/2015 che recepisce le direttive europee sulla risoluzione alternativa delle controversie, sono in vigore dal 3 settembre.
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Normativa
Di fatto, viene riscritto l’articolo 141 del Codice del Consumo (il Dlgs 206/2005). La nuova disciplina riguarda controversie nazionali o all’interno dell’Unione Europea: si tratta di una procedura volontaria, che non preclude la possibilità di rivolgersi all’autorità giudiziaria ma ha il preciso obiettivo di «agevolare una soluzione amichevole», senza intaccare le altre normative, che prevedono in casi specifici l’obbligatorietà di conciliazione extragiudiziale.
Applicazione
Le procedure ADR possono comprendere controversie nei settori di competenza di Autorità per l’Energia Elettrica, Banca d’Italia, Consob (organismo di controllo della Borsa), Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni. Non si applicano, invece, a procedure presso sistemi di trattamento dei reclami dei consumatori gestiti internamente, servizi non economici d’interesse generale, controversie fra imprese, negoziazione diretta tra consumatore e impresa, tentativi di conciliazione nel corso di un procedimento giudiziario, procedure avviate da un professionista nei confronti di un consumatore, servizi di assistenza sanitaria, organismi pubblici di istruzione superiore o di formazione continua.
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Procedura
Tendenzialmente, l’organismo non può rifiutare una domanda di mediazione a meno che non sussista uno dei motivi precisamente elencati dalla legge. Nel caso in cui la domanda venga rifiutata, entro 21 giorni l’ADR deve presentare alle parti una spiegazione motivata. Le parti possono accedere alle procedure di conciliazione senza assistenza legale (si tratta di un’opzione, resta anche il diritto di farsi assistente da una parte terza). La conciliazione deve essere gratuita o comunque poco costosa, e concludersi entro 90 giorni (l’organismo ADR può, in casi particolarmente complessi, disporre una proroga di 90 giorni). Le parti possono ritirarsi dalla procedura in qualsiasi momento.
Obblighi
La norma prevede una serie di obblighi di trasparenza per gli organismi ADR, che sono tenuti ad esempio: a mantenere un sito web aggiornato che consenta la presentazione della domanda e della documentazione eventualmente necessaria sia in via telematica sia con altre modalità; al continuo aggiornamento alle parti; alla tutela della privacy. Inoltre, sono previste una serie di norme a tutela della competenza e imparzialità degli organismi ADR. Per diventare un organismo ADR bisogna presentare domanda all’autorità competente di riferimento (ministeri Giustizia, Sviluppo Economico, Consob, Authority Energia, Autority Comunicazioni, Banca d’Italia), seguendo le procedure previste dalla legge.
Fonte: legge 130/2015