In caso di compravendite immobiliari, anche in caso di immobili non residenziali il cui valore sia inferiore ai 100 mila euro, a poter autenticare gli atti sono solo i notai. È saltata infatti la norma contenuta nell’articolo 28 del Ddl Concorrenza che, in ottica di semplificazione degli adempimenti, consentiva anche agli avvocati di autenticare gli atti per immobili non adibiti ad uso abitativo (box, negozi, uffici, etc.) sotto i 100 mila euro.
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A cancellare tale possibilità sono state le Commissioni Finanza e Attività Produttive della Camera con l’approvazione di una serie di emendamenti soppressivi dell’articolo 28 del Ddl Concorrenza. Al posto di quest’ultimo viene inserita un’altra norma che stabilisce che il Registro delle successioni sarà tenuto dal Consiglio Nazionale del Notariato e non più dai tribunali.
Il parere dei notai
Sulla precedente stesura del Ddl Concorrenza i notai si erano dimostrati critici, il Consiglio Nazionale del Notariato riteneva infatti che 3 articoli (28, 29, 30) su 4 mettessero a rischio l’efficienza dei registri pubblici senza aumentare la concorrenza né determinar risparmi per i cittadini, per le imprese o per lo Stato. Con particolare riferimento all’articolo 28, i notai lamentavano l’assenza delle verifiche e delle regole proprie del sistema del notariato. Carenze che avrebbero avuto come naturali conseguenze:
- riduzione dei controlli;
- minori tutele delle parti;
- probabile aumento del contenzioso;
- rischio per la qualità dei dati inseriti nei registri immobiliari;
- indebolimento del sistema italiano di pubblicità legale;
- ripercussioni sulla posizione dell’Italia nella classifica “Doing Business” della Banca Mondiale;
- effetti negativi sul PIL;
- appesantimento delle procedure transattive.
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Ad essere avvantaggiate sarebbero state solo banche ed assicurazioni. Con la nuova modifica al Ddl, essendo saltato il passaggio di consegne con gli avvocati, per la compravendita di immobili dal valore inferiore a 100mila euro rimane necessaria la presenza di un notaio.