Con l’anatocismo bancario si intende la produzione di interessi (capitalizzazione) da altri interessi resi produttivi sebbene scaduti o non pagati, su un determinato capitale. A causa di ciò, resta in capo al debitore l’obbligo del pagamento non solo del capitale e degli interessi pattuiti, ma anche degli ulteriori interessi calcolati su quelli già scaduti. Questa pratica è stata resa illegittima dalla Legge di Stabilità 2014 (co. 629, L. 147/2013), che ha ridefinito l’art. 120 del TUB (Testo unico bancario), sebbene l’assenza della delibera di attuazione del Cicr (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio) abbia lasciato un alone di indefinitezza alla vicenda.
Recentemente due sentenze del Tribunale di Milano (sent. del 25.03.2015 e del 3.04.2015) hanno però chiarito la situazione, arrestando la pratica di applicare interessi sugli interessi dei propri correntisti (si ricorda che il termine anatocismo deriva dal greco ed è un composto di ἀνα- «sopra, di nuovo» e τοκισμός «usura»), poiché le banche non devono calcolare gli interessi non solo sul capitale, ma su quello maggiorato dagli interessi già maturati nelle precedenti mensilità.
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Il Tribunale, senza attendere ulteriormente la delibera del CICR ha dichiarato illegittima la pratica dell’anatocismo bancario a partire dell’1 gennaio 2014, sostenendo che la Legge di Stabilità ha vietato senza alcuna possibilità di interpretazione contraria tale pratica, sostenendo che “gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori”. Tale disposizione è diventata operativa al momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Di fronte alle rimostranze delle tre banche coinvolte nei due procedimenti, secondo le quali la Legge non poteva i produrre i propri effetti senza la delibera necessaria, i giudici hanno risposto che al CICR è assegnato lo specifico compito di esprimersi in ordine alle specifiche tecniche bancarie contabili, senza, tuttavia, disporre in termini diversi dal divieto di anatocismo, che è da ritenersi, proprio in virtù di questo principio, operante a decorrere dall’1 gennaio 2014. Nel caso in esame, sempre secondo il Tribunale di Milano, l’eliminazione legislativa dell’anatocismo è destinata a operare nelle operazioni bancarie in corso a vantaggio del correntista e, proprio sempre e in forza del principio del favor per il consumatore di matrice comunitaria, ampiamente applicato nell’ordinamento positivo, non può una norma regolamentare procrastinare l’entrata in vigore di una simile disposizione di legge.
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Nell’accogliere il reclamo contro l’anatocismo bancario avanzato dall’Associazione Movimento Consumatori, i giudici hanno disposto il divieto di dare corso a qualsiasi ulteriore forma di anatocismo degli interessi passivi con riferimento ai contratti di conto corrente già esistenti o ancora da sottoscrivere; la pubblicazione del dispositivo dell’ordinanza sulla home page del sito web delle tre banche oggetto dei reclami di cui alle sentenze già citate; la comunicazione ad ogni correntista consumatore del dispositivo, entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza e con le stesse modalità contrattualmente previste per la comunicazione degli estratti conto; la diffusione, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, del dispositivo dell’ordinanza sui quotidiani “Il Corriere della Sera”, “La Repubblica”, “Il Sole 24 Ore”;