Detrazione IVA: Reverse Charge penalizza i contribuenti

di Francesca Vinciarelli

29 Luglio 2015 10:00

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La pronuncia della Cassazione sul Reverse Charge: il contribuente deve comunque richiedere il rimborso IVA entro i termini stabiliti.

In caso di violazione dell’obbligo di applicare l’IVA con il meccanismo dell’inversione contabile (Reverse Charge), ovvero in presenza di violazioni formali in contabilità, se queste vengano accertate d’ufficio dopo il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione, il contribuente negligente resta debitore dell’imposta. A chiarirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14767/2015. In sostanza il Reverse Charge sugli acquisti intracomunitari legittima comunque la detrazione dell’IVA ma il contribuente che intende avvalersi del rimborso dell’imposta sul valore aggiunto deve richiederlo entro i termini previsti dalla legge, altrimenti deve pagare integralmente l’IVA.

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La Cassazione inasprisce quindi l’interpretazione della Corte di giustizia UE la quale, con le sentenze Ecotrade (8 maggio 2008) e Idexx (11 dicembre 2014), aveva stabilito l’inesistenza di debito d’imposta nelle operazioni sottoposte al Reverse Charge in presenza dei presupposti sostanziali del diritto alla detrazione IVA.

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Il caso riguardava una società che non aveva registrato alcune fatture di acquisti intracomunitari e quindi non aveva liquidato l’IVA corrispondente, che avrebbe comunque potuto portare in detrazione essendo in possesso dei requisiti sostanziali, evitando così ogni debito fiscale. La Corte di Cassazione ha invece condannato la società al versamento dell’IVA ritenendo che la detrazione non spettasse non essendo stata esercitata entro i termini previsti dall’art. 19, comma 1, del Dpr 633/72.

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I giudici supremi hanno inoltre precisato che nel caso in esame non potesse essere invocata la sentenza Ecotrade – la quale esclude l’operatività della decadenza qualora la violazione dell’obbligo di inversione contabile sia accertata dall’Amministrazione – avendo il contribuente erroneamente ritenuto esenti le forniture comunitarie, ipotesi diversa da quella in cui il contribuente, essendo a conoscenza della natura imponibile di una fornitura, ometta, per tardività o per negligenza, di richiedere la detrazione dell’IVA a monte entro il termine previsto dalla normativa nazionale.

Fonte: Corte di Cassazione – sentenza n. 14767/2015.