Spesso si sente parlare di risarcimento del danno per licenziamento illegittimo, ma come si calcola il suo ammontare, ovvero la retribuzione globale di fatto spettante? A chiarirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15066/2015: in generale, in caso di licenziamento dichiarato illegittimo, il risarcimento deve essere commisurato alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, ad eccezione dei compensi di cui non sia certa la percezione e quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione ed aventi normalmente carattere eventuale, occasionale o eccezionale.
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Retribuzione variabile
Il caso riguardava una sentenza di licenziamento illegittimo inflitto al proprio lavoratore da una società, la quale era stata poi condannata a reintegrare il dipendente e a risarcirlo del danno subito. Dichiarato illegittimo il licenziamento da parte della Corte di merito, era stato presentato ricorso alla Corte di Cassazione da parte della società datrice di lavoro ritenendo che nella retribuzione globale di fatto, sulla quale era commisurato il danno da risarcire al lavoratore licenziato, fosse stata erroneamente presa in considerazione la voce “incentivo venditori”. Questo, secondo la società sarebbe spettato, eventualmente, ai soli lavoratori presenti in azienda, in relazione agli utili da loro prodotti, ma non al lavoratore assente dopo il licenziamento.
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Calcolo del risarcimento
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla società precisando che la voce “incentivo venditori” fa parte della “retribuzione variabile”. La Suprema Corte, richiamando sentenze precedenti, ha chiarito che:
“La retribuzione globale di fatto spettante al lavoratore in caso di licenziamento dichiarato illegittimo ex art. 18 della legge n. 300/70, deve essere commisurata a quella che il lavoratore avrebbe percepito Corte di Cassazione – copia non ufficiale 8 se avesse lavorato, ad eccezione di quei compensi solo eventuali e di cui non sia certa la percezione, nonché di quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione ed aventi normalmente carattere eventuale, occasionale o eccezionale”.
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