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Obbligo fedeltà e licenziamento: basta la preordinazione

di Chiara Basciano

Pubblicato 15 Luglio 2015
Aggiornato 24 Luglio 2015 09:35

La sentenza della Cassazione che chiarisce quando è legittimo il licenziamento del dipendente per violazione dell’obbligo di fedeltà.

Violare l’obbligo di fedeltà al proprio datore di lavoro costituisce un giustificato motivo di licenziamento del dipendente, a chiarirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14304/2015.

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Nel caso in esame i giudici della Corte di Cassazione hanno stabilito la piena legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente che aveva tradito il proprio datore di lavoro con una società che opera nel medesimo settore, ritenendo violato l’obbligo di fedeltà che impone al lavoratore di tenere una condotta leale verso il proprio datore, astenendosi da qualsiasi atto idoneo a nuocergli, anche potenzialmente.

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A vietare al lavoratore di trattare affari in concorrenza con il proprio datore di lavoro e di divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa o di farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio è l’art. 2105 del Codice Civile.

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Con questa sentenza la Suprema Corte ha evidenziato che, perché si ritenga violato tale obbligo è sufficiente la mera preordinazione di un’attività contraria agli interessi dell’azienda, che può anche solo potenzialmente causare un danno alla stessa.

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