Per esercitare l’attività di installazione impianti serve l’iscrizione al Registro Imprese o nell’Albo provinciale dell’Artigianato, se l’imprenditore o il legale rappresentante (ovvero il responsabile tecnico) è in possesso dei requisiti professionali richiesti.
=> Creazione d’impresa: istruzioni per l’uso
Per avviare l’impresa serve poi presentare la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), in cui specificare la lettera e la voce di attività che si intende esercitare (comma 2 dell’articolo 1 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37) in relazione agli impianti:
- produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
- radiotelevisivi, antenne ed elettronici in genere;
- riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione di qualsiasi natura o specie comprese opere di evacuazione prodotti di combustione e condense e di ventilazione e aerazione locali;
- idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie;
- per la distribuzione e utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese opere di evacuazione prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione locali;
- sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;
- protezione antincendio.
Requisiti tecnico-professionali
Le imprese a cui sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali hanno diritto a un certificato di riconoscimento, rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l’artigianato. È necessario possedere almeno uno dei seguenti titoli:
- laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;
- diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività in cui si intende operare, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguito da un periodo di inserimento di almeno 2 anni continuativi alla dipendenze di un’impresa del settore o di 1 anno per la gestione di impianti idrici e sanitari;
- attestato di formazione professionale conseguito a seguito di inserimento per 4 anni consecutivi alle dipendenze di un’impresa del settore (2 anni per la gestione di impianti idrici e sanitari);
- prestazione lavorativa alle dipendenze di un’impresa abilitata per almeno 3 anni escluso quello computato ai fini dell’apprendistato.
Si considerano, inoltre, in possesso dei requisiti tecnico-professionali il titolare d’impresa, soci e familiari che hanno svolto l’attività di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore per almeno 6 anni (4 per manutenzione di impianti idrici e sanitari).
Redazione progetto
Per installazione, trasformazione e ampliamento degli impianti serve il progetto di un professionista, stilato in conformità alle vigenti normative e alle norme UNI CEI o altri enti di normalizzazione appartenenti agli Stati Membri della UE o parti contraenti dell’accordo sullo Spazio Economico Europeo.
Dichiarazione di conformità
Al termine dei lavori, l’impresa installatrice deve rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, compresa la relazione contenente le tipologie dei materiali impiegati e il progetto. Qualora il progetto sia realizzato dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice, l’elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare da intendersi come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire, eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d’opera.
In caso di rifacimento parziale degli impianti, la documentazione rilasciata si riferisce alle sole parti di impianto oggetto di modifiche sebbene tengano conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto.
=> Scopri come scegliere la giusta attività
Deposito documenti
Per il rifacimento o installazione di nuovi impianti, l’impresa installatrice deve depositare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l’edilizia del Comune ove ha sede l’impianto, la dichiarazione di conformità e il progetto o il certificato di collaudo degli impianti installati ove previsto dalle norme vigenti. Lo sportello inoltra copia alla Camera di Commercio competente che esegue i necessari accertamenti e, in caso, notifica le contestazioni di eventuali violazioni accertate e di irrogazione delle sanzioni.
Sanzioni
In caso di violazioni degli obblighi di redazione della dichiarazione di conformità sono previste sanzioni comprese tra 100 e 1.000 euro, mentre per ogni altra violazione del D.M. 22.01.2008 n. 37 le possono raggiungere anche i 10.000 euro. In caso di violazioni reiterate di particolare gravità è prevista la sospensione temporanea dell’iscrizione al Registro Imprese o Albo Artigiani.