Mediazione tributaria applicabile anche alle imposte locali, conciliazione non solo in appello ma anche in secondo grado, immediata esecutività della sentenza: sono le principali novità contenute nel decreto sul contenzioso tributario, uno dei cinque provvedimenti approvati dal Consiglio dei ministri dello scorso 26 giugno in attuazione della delega di Riforma Fiscale. Si tratta dello stesso decreto che riscrive anche la disciplina dell’interpello, ampliando quindi la compliance fiscale, il rapporto di collaborazione fra fisco e contribuente.
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In pratica, le nuove norme da una parte potenziano gli strumenti deflativi del contenzioso, valorizzando la possibilità di raggiungere un accordo, dall’altra mirano a rendere più efficace il processo tributario.
La mediazione resta possibile quando la controversia vale al massimo 20mila euro, ma viene estesa a tutti i tributi. Prima questo istituto era applicato solo nel caso di pendenze con l’Agenzia delle Entrate, mentre ora vale per tutte le controversie, indipendentemente dall’ente impositore. Quindi, si può utilizzare la mediazione anche in caso di controversie fiscali relative alle imposte locali (TASI, IMU, TARI), e c’è anche l’estensione ai procedimenti che riguardano il catasto. Le nuove norme sulla mediazione sono conteute nell’articolo 9 del decreto, che riscrive l’articolo 17-bis del Decreto legislativo 546/1992. La mediazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute, o della prima rata, entro 20 giorni dalla firma dell’accordo.
Un’altra norma riguarda la conciliazione, ovvero l’accordo che le parti possono raggiungere quando è già iniziato un contenzioso. La conciliazione può avvenire in udienza o fuori udienza, e la principale novità introdotta dal decreto è che non è più limitata al primo grado di giudizio ma si applica anche se il processo è in appello.
Ci sono anche maggiori garanzie per il contribuente in causa con l’amministrazione, con l’estensione della tutela cautelare a tutte le fasi del giudizio. E’ di conseguenza possibile chiedere la sospensione dell’atto impugnato in presenza di un danno grave, e le parti possono sempre chiedere la sospensione degli effetti della sentenza, sia di primo grado che di appello, analogamente a quanto previsto dal codice di procedura civile.
Infine, le sentenze che riguardano l’impugnazione di un atto impositivo da parte del contribuente, oppure la restituzione di tributi, sono immediatamente esecutive (pagamento entro 90 giorni). Nel caso in cui la somma dovuta al contribuente sia superiore a 10mila euro, il giudice può disporre una garanzia. Quando invece la sentenza è a favore dell’amministrazione, restano ferme le attuali tutele del contribuente, con la possibilità di pagare a rate. (Fonte: il decreto su contenzioso tributario e interpello)