L’esistenza di una autonoma organizzazione rappresenta il presupposto per l’applicazione dell’IRAP ai professionisti e ai lavoratori autonomi. Questo significa che sono soggetti ad IRAP i lavoratori autonomi per i quali sussistano i seguenti requisiti:
- il professionista è responsabile dell’organizzazione;
- il professionista non è inserito in strutture organizzative riferibili a responsabilità e interessi altrui;
- il professionista impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione o si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui.
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La recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 13488/2015) ha inoltre chiarito che non sussiste il requisito dell’autonoma organizzazione, quindi l’IRAP non è dovuta, in presenza di una certa esiguità di investimenti e dell’organizzazione dei fattori produttivi. In altre parole, in assenza di dipendenti o di investimenti in beni strumentali di entità considerevole il professionista non è chiamato a pagare l’IRAP. Nel caso in esame non sussisteva l’autonoma organizzazione poiché vi era assenza di lavoro dipendente o di collaborazione di terzi, esiguità dei beni strumentali di proprietà, non utilizzo di capitali di prestito.
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Come già accaduto in altre occasioni, la Corte di Cassazione ricorda che l’esistenza di un’attività autonomamente organizzata a presupposto dell’IRAP deve essere valutata caso per caso e che, comunque, l’onere di dimostrare l’assenza del presupposto IRAP spetta al contribuente che chiede il rimborso dell’imposta non dovuta.
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