Dopo le sospensioni Covid intervenute lo scorso anno, e con lo sblocco dei licenziamenti del 30 giugno 2021, sono ripresi anche gli ordinari termini per l’impugnazione del licenziamento in via giudiziale, che si conta a partire dall’atto extragiudiziale, e non dalla fine dei 60 giorni entro i quali è possibile l’impugnazione extragiudiziale.
La Riforma del Lavoro Fornero (articolo 1, comma 38, legge 92/2012), lo ricordiamo, ha fissato tale periodo a 180 giorni. La Cassazione si è più volte pronunciata sulla questione. Ad esempio con l’ordinanza n. 14057, in base alla quale:
- se il tentativo di conciliazione viene accettato dal datore di lavoro ma si conclude con un esito negativo, il deposito del ricorso in Tribunale dovrà avvenire entro il termine di decadenza di 180 giorni dall’impugnativa stragiudiziale del licenziamento, tenendo presente che tale termine resta sospeso per la durata del tentativo di conciliazione ed i 20 giorni successivi alla sua conclusione (art. 410, comma 2, c.p.c.);
- se invece il datore non si presenta in commissione nei 20 giorni successivi alla richiesta di conciliazione, il ricorso giudiziale dovrà essere depositato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal termine dei 20 giorni;
- se il datore di lavoro rifiuta la richiesta conciliazione, il deposito del ricorso giudiziale dovrà avvenire entro 60 giorni dal diniego.
Da quanto si calcolano invece i 180 giorni per il ricorso? Su questo la Suprema Corte si è espressa con sentenza 5717/2015. In generale, l’articolo 32 della legge 183/2010 prevede che il dipendente, nel caso in cui ritenga il licenziamento ingiustificato, debba impugnarlo in via extragiudiziale entro 60 giorni. Questo atto diventa però inefficace se non è seguito dall’impugnazione del licenziamento in sede giudiziale entro 180 giorni, con decorrenza dal giorno dell’atto di impugnazione extragiudiziale.
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L’Alta Corte è arrivata a tale conclusione anche in base all’evoluzione della norma, considerata precisa espressione della volontà del legislatore. Prima delle modifiche introdotte nel 2010, la legge prevedeva un periodo di cinque anni entro il quale era possibile presentare ricorso in via giudiziale. Il legislatore ha poi stravolto lo scenario accelerando di molto i tempi. E l’esigenza di celerità indica anche che il termine «debba ricorrere dalla spedizione e non dalla ricezione dell’atto».