Alla luce delle indicazioni della Fondazione Nazionale Commercialisti, ecco come trasformare gli studi professionali in forme maggiormente strutturate, quali le società tra professionisti, soffermandosi sulla cessione e sul conferimento dello studio e della clientela e sulle ipotesi di trasformazione praticabili alla luce del diritto positivo.
STP
Le società tra professionisti (STP) costituite ai sensi della legge n. 183/2011, consente di andare oltre la consueta formula dello studio associato, aggregando anche soci iscritti a Organi professionali diversi o anche non iscritti affatto (purché il loro contributo sia riservato esclusivamente a prestazioni tecniche o investimenti).
=> Società tra Professionisti: come costituire una StP
Clientela
Nell’evoluzione degli studi professionali in STP uno degli obiettivi principali è quello di garantire il passaggio della clientela senza dover ricorrere alla cessazione dell’attività professionale.
Trasferimento d’azienda
I dubbi normativi riguardano in primo luogo il fatto che non si possa applicare al professionista la disciplina relativa al trasferimento d’azienda, non essendo egli un imprenditore e non essendo lo studio un’azienda. Non fornendo la legge n. 183/2011 precise indicazioni in tal senso, la FNC spiega come valutare l’applicabilità della corretta disciplina: trasformazione omogenea o eterogenea.
Fiscalità delle STP
E proprio nell’assenza di precise indicazioni sul trattamento fiscale del reddito prodotto dalla STP si trova la spiegazione della loro ancora scarsa diffusione: al 18 giugno 2014 erano appena 193 le società tra professionisti in Italia, secondo gli ultimi dati forniti da Unioncamere. A pesare c’è anche l’orientamento fornito dall’Agenzia delle Entrate che prevede che anche il reddito complessivo delle società tra professionisti sia considerato reddito d’impresa, così come avviene per S.n.c., S.a.s. ed enti commerciali in applicazione degli articoli 6, ultimo comma, e 81 TUIR