Il DVR (Documento di Valutazione Rischi) è sempre obbligatorio in tutte le imprese con almeno un dipendente.
Il Decreto 81/2008, il Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, stabilisce che il DVR debba essere redatto dal datore di lavoro con l’ausilio del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del medico, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST).
Anche le micro imprese devono predisporre il DVR, utilizzando procedure standardizzate indicate nel DM Lavoro 30 novembre 2012.
DVR incompleto o assente: le sanzioni previste
Il Documento di Valutazione Rischi – finalizzato a tutelare la salute e della sicurezza dei lavoratori secondo la normativa nazionale – deve essere predisposto entro 90 giorni dall’inizio di ciascuna unità produttiva e in ogni situazione in cui operi almeno un lavoratore, distinto dallo stesso datore, indipendentemente dalla tipologia contrattuale e dal compenso. L’articolo 55 del D.Lgs. 81 del 2008 prevede una serie di sanzioni in caso di violazioni relative alla elaborazione del DVR:
- Omessa redazione DRV: arresto o ammenda.
- Incompleta redazione DVR per omessa indicazione delle misure opportune per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza, misure di protezione e prevenzione, procedure sulle misure da adottare e distribuzione di compiti e responsabilità: ammenda.
- Incompleta redazione DVR: per omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono una capacità professionale riconosciuta, specifica esperienza e formazione adeguata: ammenda.
DVR per le nuove imprese
La legge 161 del 30 ottobre 2014 ha modificato alcune misure per DLgs. n. 81/2008. In caso di costituzione di una nuova azienda, il datore di lavoro è tenuto a elaborare immediatamente la valutazione dei rischi (riservandosi di preparare il DVR entro 90 giorni) e fornire “immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al co. 2, lett. b), c), d), e), f) e al co. 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” (art. 13, L. 161/2014), che deve poter accedere alla documentazione.
Sanzioni penali previste dal Decreto 81/2008
Il Decreto n. 111 del Ministero del Lavoro datato 20 settembre 2023, ha previsto la rivalutazione delle sanzioni previste dal Dlgs 81/2008 e da atti aventi forza di legge. In particolare, ammende e sanzioni amministrative sono state rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2023, nella misura del 15,9%. Oltre alle sanzioni pecuniarie, in alcuni casi scatta anche l’arresto. In relazione al Documento di Valutazione del Rischio, l’omessa redazione del DVR è punita con la detenzione, che risulterà aumentata quando a violare l’obbligo sono le seguenti realtà.
- Aziende con oltre 200 lavoratori.
- Industrie estrattive con oltre 50 lavoratori.
- Aziende di fabbricazione e deposito esplosivi, polveri e munizioni.
- Strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
- Centrali termoelettriche.
- Aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici ex art. 268, comma 1, lett. c) e d), derivanti da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto.
- Attività ex titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 (cantieri temporanei o mobili) a cui partecipino più imprese e ci sia un’entità presunta di lavoro non inferiore a 200 uomini-giorno.
Aggiornamento DVR: quando è previsto
Scatta l’obbligo di redigere nuovamente e aggiornare il DVR nei seguenti casi (il datore di lavoro ha trenta giorni di tempo):
- richiesta di accesso a benefici nel caso di particolari assunzioni;
- modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro rilevanti ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
- evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
- infortuni significativi.
Sospensione attività imprenditoriale
Gli ispettori possono prevedere la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di gravi violazioni reiterate.
- Impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti.
- Gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza, individuate con DM del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentita la conferenza Stato Regione.
- Mancata elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi.
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza.
- Mancata formazione e addestramento del personale dipendente e dei responsabili per la sicurezza e la prevenzione.
- Mancata elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS).
- Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto.
- Mancanza di protezioni verso il vuoto.
- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
- Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).
- Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.
Sicurezza sul lavoro: ulteriori sanzioni
Le altre sanzioni connesse alla sicurezza sui luoghi di lavoro riguardano:
- Mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: ammenda.
- Mancata consegna del DVR al RLS: arresto o ammenda.
- Mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro: arresto o ammenda.
- Mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: ammenda.
- Omessa informazione dei lavoratori: arresto o ammenda.
- Omessa fornitura di idonei Dispositivi di Protezione Individuale: arresto o ammenda.
- Omessa nomina del medico competente: arresto o ammenda.
- Omesso invio dei lavoratori alla visita medica entro le scadenze del programma di sorveglianza sanitaria: ammend.
- Violazione degli obblighi di informazione agli appaltatori circa i rischi connessi al proprio ambiente di lavoro, organizzazione dei rapporti con i servizi pubblici di competenza in materia di primo soccorso, salvataggio, emergenza e lotta antincendio, designazione dei lavoratori addetti alle emergenze e al primo soccorso, informazione circa pericoli gravi e immediati e circa le misure adottate per fronteggiarli, adozione di provvedimenti atti alla salvaguardia della sicurezza dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, astensione dal chiedere ai lavoratori di riprendere l’attività in caso di persistere di pericolo grave e immediato, disposizione di provvedimenti preventivi per la gestione del primo soccorso e dell’assistenza medica di emergenza: arresto o ammenda.
Per approfondimenti: Legge 81/2008.