Il DVR (Documento di Valutazione Rischi) è sempre obbligatorio in tutte le imprese con almeno un dipendente e se un nuovo datore di lavoro non rinnova l’analisi limitandosi a validare il documento del suo precedessore risulta inadempiente rispetto agli obblighi previsti dal Decreto 81/2008. Lo prevede la sentenza di Cassazione n. 8282/2024 sull’obbligo (non delegabile) in capo al datore di lavoro.
Il DLgs n. 81/2008, ossia il Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, stabilisce infatti che il DVR debba sempre essere redatto dal datore di lavoro, con l’ausilio del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del medico, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST).
DVR incompleto o assente: le sanzioni previste
Il Documento di Valutazione Rischi – finalizzato a tutelare la salute e della sicurezza dei lavoratori secondo la normativa nazionale – deve essere predisposto entro 90 giorni dall’inizio di ciascuna unità produttiva e in ogni situazione in cui operi almeno un lavoratore, distinto dallo stesso datore, indipendentemente dalla tipologia contrattuale e dal compenso.
L’articolo 55 del D.Lgs. 81 del 2008 prevede una serie di sanzioni in caso di violazioni relative alla elaborazione del DVR.
- Omessa redazione DRV: arresto o ammenda;
- incompleta redazione DVR per omessa indicazione delle misure opportune per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza, misure di protezione e prevenzione, procedure sulle misure da adottare e distribuzione di compiti e responsabilità: ammenda;
- incompleta redazione DVR: per omessa indicazione sulla re;azione della valutazione di tutti i rischi, l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono una capacità professionale riconosciuta, specifica esperienza e formazione adeguata: ammenda.
DVR per le nuove imprese
La legge 161 del 30 ottobre 2014 ha modificato alcune misure per DLgs. n. 81/2008. In caso di costituzione di una nuova azienda, il datore di lavoro è tenuto a elaborare immediatamente la valutazione dei rischi (riservandosi di preparare il DVR entro 90 giorni) e fornire “immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al co. 2, lett. b), c), d), e), f) e al co. 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” (art. 13, L. 161/2014), che deve poter accedere alla documentazione.
Anche le micro imprese devono predisporre il DVR, utilizzando procedure standardizzate indicate nel DM Lavoro 30 novembre 2012.
DVR per nuovi datori di lavoro
In base alla sentenza di Cassazione del 26 febbraio 2024, n. 8282, in caso di avvicendamento del titolare di un’azienda che aveva già un DVR redatto, il nuovo datore di lavoro:
deve muovere dalla personale analisi di tali rischi in vista della individuazione delle misure di prevenzione e protezione, potendo, all’esito di essa, anche solo fare proprie quelle già realizzate.
Pertanto, l’obbligo di rielaborare il DVR non scatta soltanto per le fattispecie individuate dall’articolo 29, comma 3 del Decreto Legistaltivo n. 81/2008.
Le sanzioni penali previste dal Decreto 81/2008
Il Decreto n. 111 del Ministero del Lavoro datato 20 settembre 2023, ha previsto la rivalutazione delle sanzioni previste dal Dlgs 81/2008 e da atti aventi forza di legge. In particolare, ammende e sanzioni amministrative sono state rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2023, nella misura del 15,9%. Oltre alle sanzioni pecuniarie, in alcuni casi scatta anche l’arresto. In relazione al Documento di Valutazione del Rischio, l’omessa redazione del DVR è punita con la detenzione, che risulterà aumentata quando a violare l’obbligo sono le seguenti realtà.
- Aziende con oltre 200 lavoratori.
- Industrie estrattive con oltre 50 lavoratori.
- Aziende di fabbricazione e deposito esplosivi, polveri e munizioni.
- Strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
- Centrali termoelettriche.
- Aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici ex art. 268, comma 1, lett. c) e d), derivanti da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto.
- Attività ex titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 (cantieri temporanei o mobili) a cui partecipino più imprese e ci sia un’entità presunta di lavoro non inferiore a 200 uomini-giorno.
Aggiornamento DVR: quando è previsto
Scatta l’obbligo di redigere nuovamente e aggiornare il DVR nei seguenti casi (il datore di lavoro ha trenta giorni di tempo):
- richiesta di accesso a benefici nel caso di particolari assunzioni;
- modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro rilevanti ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
- evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
- infortuni significativi.
Sospensione attività imprenditoriale
Gli ispettori possono prevedere la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di gravi violazioni reiterate.
- Impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti.
- Gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza, individuate con DM del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentita la conferenza Stato Regione.
- Mancata elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi.
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza.
- Mancata formazione e addestramento del personale dipendente e dei responsabili per la sicurezza e la prevenzione.
- Mancata elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS).
- Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto.
- Mancanza di protezioni verso il vuoto.
- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
- Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).
- Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.
Sicurezza sul lavoro: ulteriori sanzioni
Le altre sanzioni connesse alla sicurezza sui luoghi di lavoro riguardano:
- Mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: ammenda.
- Mancata consegna del DVR al RLS: arresto o ammenda.
- Mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro: arresto o ammenda.
- Mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: ammenda.
- Omessa informazione dei lavoratori: arresto o ammenda.
- Omessa fornitura di idonei Dispositivi di Protezione Individuale: arresto o ammenda.
- Omessa nomina del medico competente: arresto o ammenda.
- Omesso invio dei lavoratori alla visita medica entro le scadenze del programma di sorveglianza sanitaria: ammend.
- Violazione degli obblighi di informazione agli appaltatori circa i rischi connessi al proprio ambiente di lavoro, organizzazione dei rapporti con i servizi pubblici di competenza in materia di primo soccorso, salvataggio, emergenza e lotta antincendio, designazione dei lavoratori addetti alle emergenze e al primo soccorso, informazione circa pericoli gravi e immediati e circa le misure adottate per fronteggiarli, adozione di provvedimenti atti alla salvaguardia della sicurezza dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, astensione dal chiedere ai lavoratori di riprendere l’attività in caso di persistere di pericolo grave e immediato, disposizione di provvedimenti preventivi per la gestione del primo soccorso e dell’assistenza medica di emergenza: arresto o ammenda.
Per approfondimenti: Legge 81/2008.