Il complesso aziendale (c.d.”universitas rerum“) comprende cose materiali (mobili ed immobili) e immateriali, compreso l’avviamento, i rapporti di lavoro con il personale, crediti e debiti con la clientela: elementi tutti unificati in senso funzionale dalla volontà del titolare, con riguardo alla loro destinazione al comune fine dell’intrapresa attività imprenditoriale. L’azienda può sussistere anche se, essendo di nuova formazione, non abbia ancora iniziato a funzionare come organismo aziendale o, se essendo già in esercizio, abbia temporaneamente cessato di funzionare. La mancanza dell’esercizio esclude l’esistenza dell’impresa non dell’azienda. L’azienda, infatti, esiste nel momento in cui il complesso dei beni organizzati è idoneo al fine cui è destinato: l’esercizio dell’impresa. Con il contratto di cessione d’azienda il cedente trasferisce il complesso aziendale ad un acquirente, il cessionario, dietro corrispettivo. L’azienda viene ceduta unitariamente, con debiti e crediti (a meno che non sia contrariamente convenuto), e con subentro nei rapporti contrattuali in essere (art. 2558 e seguenti del c.c.).
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Cessione azienda: il contratto
Nel contratto può essere disposto il divieto di concorrenza in capo all’alienante (art. 2557 c.c.) affinché chi vende l’azienda (l’alienante) non eserciti una concorrenza sleale nei confronti dell’acquirente. Il divieto in genere è stabilito per un periodo di cinque anni. Formalmente, la cessione dell’azienda richiede l’autenticazione delle firme, secondo quanto dispone la legge n. 310/1993: il contratto è quindi effettuato necessariamente in forma scritta. Ma quali sono gli elementi che deve contenere il contratto di cessione di azienda? Proviamo a schematizzarli. Nelle premesse del contratto si dovrà indicare che:
- il cedente (per semplicità d’ora in avanti “Tizio”) deve dichiararsi titolare del complesso dei beni organizzati in azienda, specificando anche il tipo di attività che svolge l’azienda;
- il cedente deve dichiarare di voler cessare l’attività e di avere interesse a reperire chi è disponibile ad acquistare tale azienda;
- il cessionario (per semplicità d’ora in avanti “Caio”) deve, a sua volta, dichiararsi disponibile ad acquistare la predetta azienda.
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Contratto tipo: estratto
X cede a Y, che accetta, l’azienda commerciale dal medesimo esercitata in ……… ;
(indicare la località e l’indirizzo preciso)La cessione comprende tutti i beni mobili che arredano e corredano l’azienda, tra cui i mobili di ufficio, gli attrezzi, i macchinari, gli utensili, le materie prime, nonché le merci e quant’altro risulta dall’elenco descritto formato di comune accordo tra le parti e che, dalle stesse sottoscritto, deve essere allegato al contratto (Allegato sub A);
È altresì compresa nella cessione la ditta costituita dalla sigla …….. e l’insegna aziendale costituita da …….
Il cessionario potrà quindi conservare l’insegna che contraddistingue attualmente l’azienda compravenduta e potrà successivamente modificarla, sopprimerla o cederla a terzi. Il cedente si obbliga a non utilizzare più tale insegna in nessun modo, nemmeno se aprirà una nuova azienda in altra località.
Le parti, a questo punto, dovranno poi decidere se escludere, o meno, dalla cessione i crediti e debiti aziendali. Nel caso di esclusione resteranno rispettivamente a favore ed a carico del cedente (X), obbligandosi il medesimo a rifondere al cessionario (Y) quanto lo stesso fosse tenuto a sborsare nei confronti dei creditori dell’azienda per effetto dell’art. 2560 c.c.
Clausole
Continuando nella disamina delle clausole contenute nel contratto di cessione di azienda si rileva che lo stesso deve contenere ancora:
- l’indicazione del prezzo complessivo della cessione, con la specificazione dei singoli importi dovuti per i beni mobili, per l’avviamento, per le merci, etc.;
- l’indicazione di un eventuale acconto per il pagamento del prezzo, nonché le modalità per la corresponsione del saldo. Qui è importante inserire che: «al pagamento dell’intero prezzo, Tizio rilascerà a Caio valida e liberatoria quietanza, con formale promessa di nulla a pretendere, avere o chiedere per questo titolo».
Nel caso di subentro in un contratto di locazione, il cedente (Tizio) dovrà espressamente indicare che cede al cessionario (X) il diritto al subentro al contratto di locazione dell’immobile ai sensi dell’art. 36 della Legge n. 392 del 1978, restando a carico del cessionario l’onere di sottostare a tutti gli oneri previsti da detto contratto. Il cessionario (Caio) subentra anche in tutti i contratti stipulati dal cedente (Y) anteriormente alla data di stipulazione del contratto di cessione. Altre indicazioni che devono essere inserite nel contratto:
- Avviso ai creditori dell’azienda, ed a tutti coloro che hanno contratti in essere con la medesima, entro ….. giorni, dell’avvenuta cessione (tale avviso deve essere dato dal cessionario (X).
- X deve garantire di cedere la piena proprietà, libertà e disponibilità dei beni dedotti in contratto e l’immunità degli stessi da vincoli quali, pignoramenti, pesi, sequestri, privilegi.
- X deve consegnare a Y tutti i documenti, i libri contabili, le fatture, i libretti del personale dipendente (c.d. immissione in possesso dell’azienda). Il particolare X si deve obbligare a conservare al personale trasferito alla sue dipendenza la medesima anzianità di servizio, nonché la qualifica ed il trattamento in atto ed applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali vigenti alla data del trasferimento, sino alla scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi.
- X si deve dichiarare edotto e consapevole di collaborare gratuitamente con Y, e per un periodo massimo di …. giorni, per renderlo edotto di tutto quanto riguarda la gestione tecnica ed amministrativa dell’azienda ceduta;
- X deve prestare il suo consenso alla voltura delle autorizzazioni amministrative di qualsiasi specie per l’esercizio dell’azienda ceduta.
Un particolare di rilievo è che il cedente (X) si deve obbligare, per la durata di …. anni (e comunque con un massimo di cinque) a non aprire nella medesima città altra azienda dello stesso genere o di genere affine, né a nome proprio, né a mezzo di interposte persone ed ad astenersi, comunque, da ogni attività nell’ambito del comune che sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta. Rimandiamo ad un articolo a parte per le specifiche indicazioni relative alla cessione di un’attività commerciale.
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Controversie
Da ultimo, occorre indicare il Foro competente in via esclusiva in caso di controversia, in buona sostanza, il Tribunale dove si intende discutere una eventuale causa relativa all’esecuzione ed all’interpretazione del contratto di cessione ed eventualmente, stabilire se, in alternativa alla giustizia ordinaria, ci si vuole avvalere dell’arbitrato. Occorre inoltre indicare chi delle parti deve affrontare le spese della registrazione del contratto (generalmente a carico del cessionario o divise in parti uguali). Infine, dopo l’indicazione della data di sottoscrizione e delle relative firme, occorrerà inserire la seguente dicitura “ai sensi del secondo comma dell’art. 1341 c.c. le parti specificamente approvano le clausole contrattuali contenute negli artt. …. del presente contratto” (la c.d. clausole vessatorie) e ripetere nuovamente l’indicazione della data e delle relative firme. Segnaliamo infine l’opportunità di farsi supportare nelle cessioni d’azienda dal commercialista.
A cura di Cristina Liberti