Tratto dallo speciale:

Startup innovative: come iscriversi al Registro Imprese

di Barbara Weisz

Pubblicato 3 Gennaio 2020
Aggiornato 8 Maggio 2023 20:23

logo PMI+ logo PMI+
Le startup innovative devono effettuare l'iscrizione alla sezione speciale del Registro Imprese: ecco la procedura per società esistenti e per le nuove.

Per accedere alle agevolazioni riservate alle Startup innovative è necessaria l’iscrizione a un’apposita sezione del Registro delle Imprese. Per guidare le aziende nella procedura di iscrizione al Registro, le Camere di Commercio rendono disponibili tutte le istruzioni per le società già esistenti che vogliono accreditarsi come “startup innovative” e per quelle di nuova costituzione.

 

Iscrizione Startup Innovative nella sezione speciale del Registro Imprese

Una società già costituita che vuole diventare startup innovativa (possibilità prevista dalla legge con determinati requisiti) deve fare domanda d’iscrizione alla sezione speciale del Registro – che si somma a quella già effettuata alla sezione ordinaria – utilizzando il modello telematicoS5 con firma digitale, presentando una Comunicazione Unica a Registro Imprese, Agenzia Entrate, INPS e INAIL.

Una nuova società deve invece iscriversi sia al registro ordinario sia a quello speciale, compilando per via telematica:

  • i modelliS” e “S1 per gli aspetti tradizionali (dati generali società, sede, oggetto sociale, elenco soci),
  • il modelloS5 per i requisiti richiesti alle start up.

E’ prevista la totale esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria per gli adempimenti nel registro e dell’imposta di bollo.

Le start up innovative devono aggiornare queste informazioni ogni sei mesi e depositare nuove auto-dichiarazioni alla presentazione del bilancio.

Agevolazioni per Startup innovative

In tutti i casi, per iscriversi è necessario possedere le caratteristiche previste dall’articolo 25 della legge 221/2012 e successive modificazioni, con le variazioni apportate dal DL 14 dicembre 2018, n.135, convertito dalla Legge n.12 del 11 febbraio 2019.

La norma prevede benefici normativi e fiscali per queste società (articoli 26 e 27 della legge):

  • esenzione da imposte di bollo e diritti di segreteria per l’iscrizione al registro imprese, e dal diritto annuale alle camere di commercio (art. 26, comma 8);
  • in caso di perdite superiori a un terzo del capitale, slittamento di un anno del termine per ricostituire il capitale minimo, alla chiusura dell’esercizio successivo (art. 26 comma 1);
  • in materie di quote societarie, deroghe al codice civile che estendono alle Srl possibilità paragonabili a quelle delle Spa (diritti partecipativi differenti, quote senza diritto di voto o con diritto di voto non proporzionale);
  • le quote possono essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari;
  • possibilità di remunerazione con strumenti finanziari agevolati fiscalmente amministratori, dipendenti, collaboratori (art. 27);
  • credito d’imposta sull’assunzione di personale altamente qualificato (art. 27 bis), possibilità di allungare fino a quattro anni il contratto a termine (art. 28);
  • incentivi fiscali per chi investe in start up innovative (privati, investitori singoli o aziende).